A differenza del 2013 in Molise non c’è stato l’accorpamento con le politiche, il Ministero degli Interni con una nota aveva ufficializzato l’ election day per lo scorso 4 marzo, accorpando il voto nazionale alle elezioni regionali in Lombardia, Lazio e in Molise.
A causa delle problematiche relative alla nuove legge elettorale in vigore, per il Molise si è deciso alla fine per uno slittamento al 22 aprile, con l’ufficialità della data che è arrivata a fine gennaio.
La nuova legge elettorale regionale pertanto prevede la presenza di un unico collegio, del premio di maggioranza a chi ha ottenuto più voti (12 consiglieri su 20) per il candidato che arriva primo e l’eliminazione del listino maggioritario oltre che del voto disgiunto. La soglia di sbarramento sarà dell’8% per quanto riguarda le coalizioni e del 3% per le singole liste.
Domenica 22 aprile si vota per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Seggi aperti dalle 7 alle 23, lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli aventi diritto al voto sono 332.653, tra questi i residenti all’estero sono 78.025. Saranno 394 le sezioni allestite nei 136 comuni della regione.
L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. L’elettore può votare un candidato presidente, votare una lista e il voto si estende al candidato presidente collegato, votare un candidato presidente e una delle liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto.
Gli elettori avranno un’unica scheda, su cui compariranno il nome e il cognome dei candidati Presidente di Regione, rispettivamente collegati alla lista o alle liste che li sostengono, che sono rappresentate con i simboli identificativi. Affianco ad ogni simbolo saranno presenti due righe vuote, riservate all’indicazione – da parte dell’elettore – di massimo due candidati consiglieri.
L’elettore può tracciare semplicemente una croce sul candidato presidente o sul simbolo che lo rappresenta, se non intende esprimere preferenze su alcun consigliere. Il voto andrà al candidato presidente e alla lista o alla coalizione di liste che lo sostengono;
oppure tracciare una croce su uno dei simboli. Il voto andrà alla lista a cui il simbolo fa riferimento e al candidato presidente a cui è collegata. Risulterà valido, in questo senso, anche tracciare sia la croce sul simbolo che sul candidato presidente che quella lista sostiene;
qualora venisse tracciata una croce su più simboli rientranti nella stessa coalizione la preferenza andrà al solo candidato presidente;
Con l’applicazione della nuova legge elettorale non è ammesso il voto disgiunto (ossia preferenza su candidato presidente e lista e/o candidati consiglieri che sostengono un altro aspirante governatore), pena l’annullamento della scheda. Scheda nulla anche in caso di preferenze su più liste che sostengono diversi candidati presidenti.
Sarà eletto presidente il candidato governatore che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. Il Consiglio regionale sarà composto da 20 consiglieri, eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza.
Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste, ma non più di quattordici. E’ assicurata la rappresentanza delle minoranze.
I candidati presidenti terzo e quarto non saranno eletti in Consiglio. Non entreranno in Consiglio le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto meno dell’8% dei voti validi. Al riparto dei seggi parteciperanno solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti, escludendo i voti espressi solo al candidato presidente. E’ assicurata anche la rappresentanza di genere.
Qualora il presidente assegni la carica di assessore ad uno dei consiglieri, questi lascia il posto in Consiglio al primo dei non eletti, per preferenze ricevute, della stessa lista del consigliere ‘promosso’ assessore. Nel momento in cui l’incarico di assessore venisse revocato, questi torna a sedere in Consiglio mentre il consigliere che era entrato al suo posto esce dall’assise.