La consigliera regionale del Gruppo Misto Nunzia Lattanzio ha presentato, nel corso della seduta del Consiglio regionale di martedì 14 luglio, una mozione per la revoca del Tutore Pubblico dei minori della regione Molise. Riportiamo di seguito il testo della mozione che ne spega le motivazioni.
Revoca incarico di Tutore Pubblico dei Minori, ex art. 3 co. 5, L.R. 32/2006
VISTI
– la legge regionale 2 agosto 2002 n. 16 rubricata: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale” secondo la quale agli artt. 1 comma 1, 2 comma 1 lett. g) e art. 6 commi 2 e 3:‘Tutte le nomine e le designazioni che spettano alla Regione Molise sono disciplinate dalla presente legge e sono di competenza del Consiglio Regionale….’, ‘Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all’art. 1….coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione’, ‘Nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine….la relativa competenza è trasferita al suo Presidente…..Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei requisiti necessari’ ;
– la legge regionale 2 ottobre 2006 n. 32, istitutiva dell’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori;
– l’istanza di accesso agli atti, art 103 del r.i., presentata dai consiglieri Nunziata Lattanzio e Angela Fusco Perrella, del 13 maggio 2015 e iscritta al n. prot. 3075/15 del Consiglio regionale;
– il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del Molise del 6 novembre 2013, iscritto al prot. n. 15179, ed avente ad oggetto: “richiesta di parere-inconferibilità incarico-Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori”, che alla pagina 9 ult. cpv testualmente recita: “ Resta fermo, in ogni caso, che nulla impedisce di procedere al riscontro in concreto del possesso del requisito inerente alla competenza settoriale, oggetto di autodichiarazione suscettibile pur sempre di verifica anche postuma dell’Amm.ne designante”;
– la nota di riscontro alla richiesta formulata nel maggio 2015 dai consiglieri Lattanzio e Fusco, del Presidente del Consiglio regionale Dott. Vincenzo Niro, prot. n. 4270/15 del 7/07/2015, provvista di nr. 8 allegati, nella parte in cui recita testualmente: ‘Per ciò che attiene agli adempimenti previsti all’art. 2, comma 2, lett. b) l.r. n. 32/2006, ossia il Tutore dei Minori “Presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente…”, come riscontrato dal Servizio Consulenza Legislativa e Giuridica e Assistenza all’Assemblea, non risulta agli atti consiliari nessuna relazione annuale presentata entro il 31 gennaio 2014 con riferimento al periodo 14/8-31/12/2013, né entro il 31gennaio 2015 con riferimento al periodo 1/1-31/12/2014’.
– il curriculum vitae prodotto dal Tutore dei Minori in sede di conferimento di specifico incarico, ex art. 6, L.R. 16/2002, ed in particolare l’assenza nello stesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) della L.R. 32/2006 ‘competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell’infanzia ed esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, alla prevenzione del disagio ed all’intervento sulla devianza minorile’;
– la ‘integrazione relazione annuale Tutore dei Minori Regione Molise…’ del 2/4/2015 prot. n. 2195/15, priva di sottoscrizione, integrazione cumulativa che riassume impropriamente due anni di mandato istituzionale 2013-2014 (cfr. verbale n. 5 del 30 aprile 2015 della Segreteria dell’Ufficio di Presidenza presso il Consiglio regionale);
– la documentazione tardiva trasmessa dal Tutore dei Minori e successiva alla richiesta formale proveniente dalla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza presso il Consiglio regionale di cui al verbale n. 5/2015;
– i verbali nn. 5 e 6, rispettivamente del 30 aprile 2015 e 27 maggio 2015, con i quali la stessa Segreteria consiliare dichiara non esaustiva la documentazione prodotta dal Tutore Pubblico dei Minori;
CONSIDERATO
– che il Tutore dei Minori per l’anno 2013 e per l’anno 2014 non ha presentato la relazione annuale prevista dalla normativa vigente;
– che solo successivamente all’avvio di inchiesta promossa dai consiglieri Lattanzio e Perrella, il Tutore dei Minori ha inteso produrre integrazioni alla relazione cumulativa (già risultata tardiva per gli anni 2013 e 2014) del 2/4/2015 prot. n. 2195/15;
– che le relazioni iscritte all’ordine del giorno di martedì 14 luglio 2015, nn oggetto 572 e 573, nnr. Prot. 4103 del 30/06/2015 e 4104 del 30/06/2015, erano state precedute, da altre n. 2 relazioni, trasmesse in violazione di legge e prive di firme (cfr. verbale n. 5/2015 della Segreteria Ufficio di Presidenza);
– che la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Molise anche il successivo 27 maggio si vedeva costretta a rinviare la trattazione di merito in ordine alla documentazione trasmessa dal Tutore dei Minori in data 25/05/2015 così dichiarando: ‘rilevato che da un primo esame le integrazioni non appaiono esaustive’ (cfr. verbale n.6/2015);
– che, in ogni caso, le relazioni tardive e riparative, di cui una retrodatata post litteram addirittura 2013, non sanano l’assenza di atti ed azioni programmatiche per effetto degli artt. 2 comma 2 lett. a) e b), e art. 6 comma 2 che testualmente recitano: ‘riferire semestralmente alla Giunta Regionale sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare’, ‘presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare’ , ‘Entro il 15 settembre di ogni anno il Tutore dei minori sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario’ della reiterata omissione di atti del proprio ufficio ed inefficienza del Tutore dei minori.
PRESO ATTO
– che il sito web istituzionale dell’Ufficio del Tutore dei Minori, strumento utile di collegamento diretto ed immediato con la pubblica opinione e con gli stessi minori di età, non contiene traccia alcuna dell’attività innovativa e propulsiva svolta nel periodo 2013-2015 dall’organismo consiliare, con palese disattenzione a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. f) l.r. 32/2006.
CONSIDERATO
– che è in fase di definizione l’iter di approvazione della proposta di legge nr. 67 rubricata “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona” al cui art. 18 è prevista la caducazione, per effetto di applicazione della misura de quo, dell’Ufficio di tutela minorile,
IL CONSIGLIO REGIONALE
REVOCA
ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 5 della L.R. 32/2006 il Tutore dei Minori in carica.
Il Consigliere
Nunzia Lattanzio