“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)”, e il testo della proposta di legge –contraddistinta con il n. 77- presentata dalla Giunta regionale.
La Valutazione di Impatto ambientale – si evidenzia nella relazione illustrativa della pdl- si attiva con un provvedimento di valutazione secondo la definizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”.
L’art.27-bis dello stesso decreto, inoltre, prevede che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sia compreso nell’ambito della determinazione motivata della Conferenza dei Servizi che costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale. Si evidenzia quindi che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, cosi come descritto, può ritenersi perfettamente conforme al giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 8 alla legge regionale del 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale) .
La pdl, dunque, si pone il fine di perseguire lo snellimento della procedura amministrativa e di conseguire il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nei tempi prescrittivi di cui all’art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Si prevede quindi che il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale possa essere ricondotto nell’ambito delle competenze dirigenziali attribuite al direttore del Servizio regionale con compiti di valutazione ambientale, in linea con le separazioni previste da tempo tra atti di indirizzo politico e specifiche attività tecniche di competenza dirigenziale. Riconducendo a competenze dirigenziali l’adozione del provvedimento di valutazione ambientale, infatti –è sottolineato ancora nella relazione-, si rendono in tale senso omogenee le procedure di adozione, all’interno della Regione Molise, di tutte le tipologie di provvedimenti di natura ambientale che fanno riferimento all’istituto della Conferenza dei Servizi, ispirato al principio di economicità ed efficacia amministrativa (art.1, Legge n. 241/1990).
In questo quadro, la pdl n. 77 opera delle modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 nelle parti in cui si fa riferimento al giudizio di compatibilità ambientale e alle competenze regionali in materia di rilascio del giudizio stesso e conseguentemente delle sanzioni emanate per effetto di violazioni, per allinearle alla normativa nazionale ed a procedure e modus operandi tipicamente consolidati.
L’atto di iniziativa legislativa della Giunta regionale passa ora all’esame della Commissione permanente competente per materia, prima di giungere alla valutazione finale dell’Assemblea consiliare.