Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, estendendo la Zona Rossa promulgata per Campomarino ad altri 27 Comuni del comprensorio di Termoli.
Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito
istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si
estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda,
Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino,
Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di
Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni,
Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. ( Campomarino era già stata decretata zona rossa). La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021, per i 28 comuni.
Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=89706
Ordinanza n. 7 del 31 Gennaio:
- a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché
all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale
vigente; - b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del
14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10,
lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; - c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere
il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino
alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze; - d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio
2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; - e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
individuale; - f. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021; - g. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.