Emergenza Covid/Ordinanza Toma: Termoli e altri 26 comuni del Basso Molise zona rossa fino al 21 febbraio

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, estendendo la Zona Rossa promulgata per Campomarino ad altri 27 Comuni del comprensorio di Termoli.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito
istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021
si
estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda,
Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino,
Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di
Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni,
Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. ( Campomarino era già stata decretata zona rossa). La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021, per i 28 comuni.

Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=89706

Ordinanza n. 7 del 31 Gennaio:

  1. a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché
    all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
    esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
    consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
    didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
    proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito
    qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
    spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale
    vigente;
  2. b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
    vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del
    14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
    anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
    attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10,
    lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
    svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
    pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
    condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere
    il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
    norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino
    alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
    adiacenze;
  4. d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio
    2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli
    eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  5. e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
    abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
    persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì
    consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma
    individuale;
  6. f. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
    nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021;
  7. g. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
    assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
    necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il
    personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

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