Ho letto parole affrettate in merito alla sentenza dell’8 maggio con cui la Corte di Giustizia europea, interpellata dal Tar Lazio, si è espressa in via pregiudiziale sul ricorso di due associazioni ambientaliste che chiedevano l’annullamento del decreto del 10 agosto 2016 (decreto attuativo del art. 35 Sblocca Italia).
Purtroppo il testo ufficiale che ho letto oggi sul sito istituzionale è lapidario e a mio avviso per niente positivo. Infatti la Corte sancisce che lo Sblocca Italia non viola il principio della gerarchia dei rifiuti, come espresso all’articolo 4 della direttiva rifiuti e richiamato precisamente in una delle due questioni pregiudiziali inviate dal Tar. La gerarchia dei rifiuti, cito dalla sentenza, “non osta ad una normativa nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale»”.
I dubbi del Tar vertevano sul fatto che nel decreto attuativo non era stata adottata una qualificazione analoga con riguardo agli impianti per il trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, mentre l’articolo 4 della direttiva europea imporrebbe agli Stati membri di applicare, nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, una gerarchia delle operazioni di trattamento.
Falso! Uno Stato membro, ahimè, è legittimato a incenerire per smaltire se lo ritiene necessario. Cito sempre dalla sentenza: “La gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non obbligando questi ultimi ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione. Così, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva rifiuti, nell’attuare il principio della gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti”.
Fermo restando, ovviamente, che la stessa direttiva mira a garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente.
Poco meglio è andata sulla seconda pregiudiziale, ma non tanto da manifestare giubilo, che riguardava la parte del decreto attuativo dello Sblocca Italia in cui si stabiliva che andavano costruiti i nuovi inceneritori per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale, senza sottoposizione a procedura di valutazione ambientale strategica.
Gli stati membri dell’Unione Europea possono definire gli impianti di incenerimento dei rifiuti come prioritari, ma non esentarli dalla valutazione ambientale strategica (Vas) prevista dalle norme. Questo è quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia.