«Gli esodi massicci che si stanno verificando in queste ore dalle zone rosse a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ci hanno indotto a predisporre una nuova ordinanza, atteso che l’ingresso e la permanenza nel territorio regionale di un elevato numero di persone, potenzialmente a rischio di trasmissione del virus, accrescono in modo esponenziale il rischio di pregiudicare la salute dell’intera popolazione molisana, in considerazione sia dell’indice di vecchiaia della popolazione residente in regione, sia dell’attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie, anche a seguito della temporanea interdizione del presidio ospedaliero di Termoli. Va considerato, inoltre, l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo del COVID-19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale».A dichiararlo è il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale ha emanato, in data odierna, una terza ordinanza avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
Si seguito l’ ordinanza
ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 32
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
- Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise :
a.
di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000 , 0874.409000 ovvero ai
seguenti indirizzi e-mail coronavirus@asrem.org ; dipartimentounicoprevenzione@
asrem.org ;
b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di
sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui
alla precedente lettera a).
Art 2
- E’ fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul
territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente
con le modalità di cui all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti
che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
Art 3
Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni di cui all’art.1
lettera b) (quarantena obbligatoria) della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione
alle seguenti e-mail coronavirus.org; dipartimentounicoprevenzione.org .
Art. 4
E’ demandato ai sindaci, oltre a quanto previsto dall’art.4 del DPCM 8 marzo 2020, anche
attraverso la Polizia locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle
prescrizioni di cui all’art.1 della presente Ordinanza.
Art 5
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito
istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è
trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all’Asrem.
Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE Donato Toma