ANCI MOLISE: l’ente non capoluogo può aggiudicare appalti del Pnrr solo per beni e servizi sotto 40mila euro e lavori inferiori a 150mila euro

Il ministero dell’Interno fornisce importanti chiarimenti sulla gestione dei fondi assegnati ai Comuni.
Il ministero dell’Interno, con la nota del 17 dicembre fornisce importanti chiarimenti sulla gestione dei fondi assegnati ai Comuni confluiti nelle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145/2018 e di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019.

Lo svolgimento della gara sui fondi Pnrr
Il chiarimento, tra i più rilevanti, attiene sicuramente alla questione dello svolgimento della gara nel caso in cui beneficiario del finanziamento sia un Comune non capoluogo di provincia. Nel documento del ministero si chiarisce che una particolare rilevanza, tra le norme da presidiare nella gestione fondi Pnrr/Pnc, riveste l’articolo 52, comma 1.2, del Dl 77/2021, convertito dalla legge 108/2021.

La norma, nell’ottica di favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che «nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione dellestazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia».

Pertanto, per le procedure di affidamento relative alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata – parzialmente -, la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’articolo 37, che
era stata prevista dall’articolo 1. comma 1, lettera a) del Dl 32/2019, «ed inserita la possibilità di procedere all’acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia».

La conseguenza è che per i contratti finanziati anche solo in parte con fondi del Pnrr o del Pnc, se beneficiario del finanziamento risulti il comune non capoluogo, questo potrà procedere o ricorrendo alle ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 37 del Codice oppure, ed insiste nella previsione una “facilitazione”, alle unioni di comuni, città metropolitana, provincie e il capoluogo di provincia.

Si tratterebbe, poi, di chiarire se in questi ultimi casi risulti sufficiente l’utilizzo degli uffici appalti di questi enti sovracomunali oppure se si debba procedere con la realizzazione di una vera e propria centrale “unica”.

Nel primo caso, risulterebbe sufficiente probabilmente una semplice richiesta di espletamento della gara nel secondo si impone, sicuramente, un passaggio per la costituzione della centrale (si pensi alla realizzazione della Cucunione di Comuni) con il successivo convenzionamento per l’assegnazione della “delega” allo svolgimento della propria gara. In quest’ultimo caso dovranno essere chiariti anche i compiti da assegnare.

Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, una situazione in cui la Cuc predispone i vari atti della gara, una volta ricevuta la determina a contrarre dal comune richiedente, fino all’aggiudicazione efficace (quindi successiva alla verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario). Oppure anche immaginare un modulo differente in cui il Rup del comune non capoluogo scrive la legge di gara demandando alla CucC solo il momento della competizione vera e propria.

Pompilio Sciulli, Presidente Anci

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