Anci Molise: “Dl Crescita, le misure di interesse dei comuni e dei territori montani” (parte prima)

Edilizia scolastica, trattativa privata fino a 5,5 milioni di euro.

Modificando il codice dei contratti, il Dl Crescita introduce una speciale deroga – limitata temporalmente al periodo 2019-2021 – che consente di mandare in gara, con procedura negoziata, appalti di edilizia scolastica di importo fino a 5,5 milioni di euro circa (soglia comunitaria). Più esattamente, la norma prevede che Comuni e Province potranno mandare in gara gli appalti di edilizia scolastica (inclusi nella programmazione approvata dal Miur) avvalendosi di Consip (per i servizi) e di Invitalia (per i lavori). Se però questi due soggetti aggregatori non pubblicano i bandi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi potranno procedere alla gara, con procedura negoziata consultando almeno 15 operatori. I lavori potranno riguardare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La norma contiene inoltre un’altra misura – questa volta di portata generale – che consiste nell’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dalla fine dei lavori. Contabilità economico-patrimoniale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La norma concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell’allegato n.10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e secondo modalità semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole

L’articolo 16-ter reca una norma di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, in materia di agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)168. In particolare si chiarisce che anche in favore delle società agricole169 sono applicabili le agevolazioni fiscali a titolo di IMU riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.

Superammortamento

Torna il superammortamento, una misura che negli anni passati ha favorito la realizzazione di molti impianti fotovoltaici commerciali-industriali di media taglia e che viene reintrodotto per tutto il 2019. Ai fini delle imposte sui redditi – dispone l’articolo 1 del testo – per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, entro 2,5 milioni di euro con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%, cioè portato al 130%.

Detrazioni fiscali e cessione del credito

L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, aka Ecobonus e Sismabonus) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori: come avevamo spiegato, diventano cedibili anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni se applicate a interventi di risparmio energetico come l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Certificati bianchi, addizionalità per solare e biomasse

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell’ammissione al meccanismo, per i progetti suddetti è determinato: a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012) b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa . Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16). Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017. Precisazioni sul Conto termico

Inserito un comma 3-bis dell’articolo 10 che interviene sull’articolo 28, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l’attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. “Conto termico”), debbano stabilire – tra l’altro – gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)). La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

Incentivi per le moto elettriche

L’articolo 10-bis modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.

Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

L’articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge – una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento.

Sismabonus

Viene estesa anche alle zone di rischio sismico 2 e 3 l’agevolazione del cosiddetto “sismabonus acquisti”, che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito è di una classe o di due classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Sono ammessi all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazioni volumetriche. L’agevolazione si applica a partire dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021. L’importo massimo di spesa è confermato a 96mila euro per singola unità immobiliare.

Nuova Sabatini

L’articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing.finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Nel dettaglio, la norma: alla lettera 0a) inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI; alla lettera a) innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione. A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013. (continua)

Il Presidente ANCI Molise

Commenti Facebook