AIOP: Toma non è legittimato a stabilire con un provvedimento interno la mobilità passiva delle altre regioni

La Costituzione Italiana (art. 32) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta Europea dei diritti del malato) garantiscono il Diritto alla Salute e alla Cura. Il Commissario Toma, invece, (Decreto Commiss. ad acta n. 35/2022), con la previsione di un “TETTO MASSIMO” per le prestazioni sanitarie ecc. ecc., sovverte i principi Costituzionali. Vediamo perché:


1) Vieta o comunque limita in maniera inaccettabile ai cittadini italiani di altre regioni di potersi venire a curare nei centri di eccellenza molisani (Neuromed/Gemelli Molise + altri);

2) Pone un limite, altrettanto incostituzionale, di budget alle libere prestazioni sanitarie nonché alla libera scelta di cittadini italiani di altre regioni di potersi curare dove desiderano. In che senso? Toma non è legittimato a stabilire con un provvedimento interno (Decreto 35/2022) quanto debbano spendere le altre regioni (per es. il Lazio, la Campania, la Puglia, la Lombardia, l’Abruzzo) per la LORO MOBILITA’ PASSIVA. Questo denaro infatti, come è sempre avvenuto, viene rimborsato alla Regione Molise che non ci perde niente in termini di spesa sanitaria, anzi:

3) Vietare o limitare la mobilità attiva di pazienti provenienti da altre regioni verso le strutture sanitarie convenzionate di eccellenza Molisane (Neuromed e Gemelli Molise + altre) impedisce entrate-rimborsi sanitari per circa 100 ML di euro (denaro che è stato sempre rimborsato da altre regioni) e sul quale la Regione Molise fino a questo momento ha anche trattenuto “un aggio” di circa il 15% – il divieto determina pertanto un conseguente, grave danno erariale -;


4) Provoca un danno ai malati ed alle strutture sanitarie accreditate. Le strutture, a causa di questo illegittimo provvedimento sarebbero costrette a chiudere (o comunque a “mandare a casa” i pazienti) con grave nocumento per il diritto alla salute di migliaia di malati nonchè dei lavoratori assunti presso le strutture stesse (seguirebbero i derivanti licenziamenti) – con inevitabili contenziosi relativi ai conseguenti danni che la Regione Molise sarebbe chiamata a risarcire -;

5) Il rapporto tra i 100 ML di mobilità attiva incamerati dalla altre regioni, rispetto ai 70/100 MLdi euro di mobilità passiva che il Molise paga alle altre regioni, inciderebbe sul bilancio sanitario regionale in maniera terrificante (da un + 30 ML di euro si passerebbe a un – 160 ML di euro; questo perché (i 100 ML di euro fino a questo momento incamerati diventerebbero solo i 40 ML di euro previsti dal c.d. tetto massimo (quindi meno -60 ML di euro) a cui andrebbero ad aggiungersi i 70/100 ML di euro che si versano alle altre regioni (per la ns. mobilità passiva) per un totale che potrebbe arrivare a MENO 160 ML di euro circa (in segno negativo);

6) La regione Molise chiama extra budget ciò che in realtà non lo è. Toma (oltre a non poterlo fare per tutti i motivi precedenti) non poteva emettere un provvedimento a ottobre/novembre dell’anno corrente che va ad incidere sul budget sanitario dell’intero anno 2022 (nella sostanza, non può emettere un provvedimento a effetto retroattivo) e chiedere, IMPORRE, IURE IMPERIO, la sottoscrizione di un contratto in aperto contrasto con i diritti Costituzionali e con la Carta Europea dei diritti del malato avvertendo “che non si provvederà ad accettare e a contabilizzare le fatture emesse […] afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022” (cagionando,
peraltro, come si è visto, “pesanti” danni economici alla Regione Molise stessa). La suddetta previsione costituisce una illegale “amputazione” del diritto alla Salute e alla libertà di cura;

7) Infine, in ragione dello stesso principio per il quale Toma non può impedire ai cittadini molisani di andare a curarsi fuori regione (mobilità passiva) (immaginiamo cosa succederebbe se il Lazio, la Campania, l’Abruzzo, ecc. ecc. non accettassero i cittadini molisani in virtù di un altrettanto “sconsiderato”, simile provvedimento che ipoteticamente abbia previsto un “tetto massimo” per le spese sanitarie erogabili ai c.d. “fuori regione”), “il Molise secondo Toma” non può istituire un “tetto massimo” che impedisca di scegliere e di venire liberamente a curarsi da noi presso i ns. centri sanitari di eccellenza ai cittadini delle altre regioni ITALIANE.

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