Con una approfondita sentenza il giudice del lavoro di Campobasso,dottoressa Laura Scarlatelli, ha detto una prima, importante parola sulla questione della gestione della cassa integrazione nella Regione Molise, nel caso di specie nella Gam/Solagrital di Bojano. Chi ci segue sa benissimo che siamo stati gli unici a sollevare lo scandalo cassa integrazione: una montagna di soldi pubblici versati nelle casse di aziende locali spesso senza le adeguate verifiche, in alcuni casi soldi erogati grazie a vere e proprie truffe. La pronuncia del giudice del lavoro è solo di natura civile ed è relativa ad una impugnativa di un lavoratore della Solagrital nei confronti del provvedimento di posizionamento in cassa integrazione da lui ricevuto. Cionondimeno la sentenza è molto interessante e molto chiara. La messa in cassa integrazione del lavoratore viene dichiarata “illegittima” dal giudice che articola in profondità tale illegittimità. Citando numerose pronunce della Cassazione la dottoressa Scarlatelli precisa come nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione “tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla “idoneità …. ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”. Inoltre, il suddetto requisito “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta, ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, infatti “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo nella scelta, non un criterio di scelta”.Insomma l’azienda non può scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione in modo discrezionale ma solo appoggiandosi a criteri oggettivi. Criteri oggettivi che nel caso di specie sono del tutto mancanti. “Nella comunicazione di attivazione della procedura- continua la sentenza- la società si limita ad indicare che la scelta dei lavoratori da collocare in CIGS sarà operata in conseguenza delle necessità derivanti dalle esigenze tecnico-produttive ovvero dalla possibilità di poter utilizzare i lavoratori in organico in più o diverse postazioni lavorative. Il criterio appare privo della specificità richiesta dalla norma in quanto rimette alla scelta discrezionale del datore l’individuazione dei lavoratori peraltro sulla scorta di eventi futuri genericamente ricondotti ad esigenze tecnico-produttive”. Il valore di questa pronuncia va oltre il singolo caso. Come si sa sulle vicende della cassa integrazione è stato acceso un faro da parte della procura della repubblica di Campobasso, che sta indagando su due specifiche vicende. Una è proprio quella che ha visto coinvolto il polo avicolo di Bojano. Alla base di questa indagine ci sono le denunce di alcuni lavoratori ma anche i nostri articoli che dettagliarono alcune palesi incongruenze nella concessione dei benefici all’azienda di Bojano (un caso su tutti: 11 avventizi messi in cassa integrazione lo stesso giorno che firmarono il contratto di lavoro). Un’altra indagine, potenzialmente esplosiva, riguarda un gruppo di aziende facenti capo allo stesso soggetto economico, peraltro un noto soggetto del mondo associativo e rappresentativo molisano. In questo caso la concessione della cassa integrazione sarebbe avvenuta producendo documenti e dati contabili artefatti, tali da indurre alla concessione dei benefici (oltre 200.000 euro di contributi pubblici) sulla base di una situazione non veritiera. L’ente associativo metteva in cassa integrazione discrezionalmente lavoratori considerati scomodi e provvedeva nel contempo a fare nuove assunzioni di persone più malleabili tramite un gioco di scatole cinesi. In questo caso è coinvolto un responsabile di un importante ente pubblico economico molisano, già chiacchierato per precedenti gestioni contabili poco lineari. La pronuncia della dottoressa Scarlatelli ha il pregio di sentenziare, sia pure nel solo ambito civilistico, che la gestione della cassa integrazione presenta illegittimità palese ed eclatanti. Una illegittimità che, evidentemente, può costituire un importante fattore di accelerazione anche per quanto riguarda le inchieste della Procura .
Cassaintegrazione/Gam: sentenza del giudice del lavoro di Campobasso
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