Francesco ha accolto la richiesta dei vescovi di tutto il mondo nei Sinodi del 2005 e del 2014 di Ester Palma da www.corriere.it
Sarà il vescovo locale che deciderà sulla nullità dei matrimoni. Lo stabilisce la riforma varata oggi da papa Francesco. Accogliendo quanto avevano chiesto i vescovi di tutto il mondo nei Sinodi del 2005 e del 2014, il Santo Padre ha reso più rapide e meno costose le procedure, attribuendo al vescovo diocesano la responsabilità di fare da giudice competente quando le ragioni della nullità sono evidenti o riguardano la mancanza di fede di uno o entrambi i coniugi. Basterà poi un solo grado di giudizio. Addirittura in caso di matrimonio non consumato, la dispensa può essere ottenuta senza processo.
Decisione storica dopo tre secoli
Si tratta di una decisione storica: anche se il Papa non elimina l’esistenza dei processi ordinari. Secondo monsignor Pio Vito Pinto, Decano della Rota Romana , il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale era rimasto «identico per tre secoli», dai tempi della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini. La riforma è contenuta in due Motu Proprio (ovvero documenti che contengono decisioni che il Papa prende di sua iniziativa, senza suggerimenti della Curia): il primo «Mitis Iudex Dominus Iesus» è rivolto alla Chiesa di rito latino, l’altro , «Mitis et misericors Iesus», alle Chiese di rito orientale.
Le nuove regole
Secondo le nuove regole, « se il vescovo stabilisce che si faccia un processo ordinario, dovrà celebrarsi entro un anno al massimo, e la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello o le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate». Non ci sarà più bisogno dunque di due sentenze conformi, com’è stato finora. Il che accorcia sensibilmente i tempi per ottenere la nullità, come era stato chiesto al Papa da più parti. Ai due Motu proprio varati da Francesco, uno per il rito latino, l’altro per quello orientale, ha lavorato con grande impegno una Commissione istituita appositamente nel 2014. L’iter individuato è breve ma non può essere definito sommario né amministrativo, in quanto il vescovo eserciterà pienamente la propria funzione giurisdizionale e religiosa.