Isernia/ Importante pronuncia tributaria: illegittima la concessione della riscossione a privato del 2017

Apprendiamo dell’esito positivo di un contenzioso in materia tributaria, di cui riproduciamo in larga parte nota, così come ci è stata recapitata.

“Con Sentenza n.84/2024 del 7 giugno scorso, la Corte di Giustizia Tributaria di Isernia accogliendo la nostra eccezione, ha dichiarato che la concessione della riscossione alla ICA Creset conferita da parte della ex giunta di destra del Comune di Isernia nel 2017 è illegittima, perché avvenuta in assenza di gara cioè in violazione del divieto di trattativa privata. Ne consegue l’assenza di potere da parte del detto concessionario privato e dunque la nullità ab origine di tutti gli atti da esso emessi avverso gli utenti di Isernia. Tuttavia il giudice monocratico della Corte non ha conseguentemente annullato l’ingiunzione opposta nel ricorso: ha ritenuto di non aver in tal caso il potere di disapplicare la concessione illegittima poiché esulerebbe dalla sua competenza, “non inciderebbe sulla pretesa tributaria” .

Ma su questo punto potremo proporre appello, poiché come da Ordinanza del 29/12/2023 n. 36332 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5 – , l’assenza del potere in capo al concessionario di esigere il tributo è evidente che incide sulla pretesa tributaria, ed anzi più di ogni altri vizio. Peraltro il giudice non si è pronunciato neanche sull’altra nostra eccezione nel ricorso: la concessione era comunque scaduta sin dal 25/08/2018 e quand’anche fossero considerate per assurdo legittime le ulteriori “proroghe tecniche” si arriva sino solo al 10/06/2021.

E così per altri punti: l’avvenuto pagamento del dovuto, l’avvenuta decadenza della TARI 2013, l’indebito aggravio per sanzione, nonché per notifiche (chi ha la domiciliazione via PEC non deve subire l’aggravio di circa 9 euro a raccomandata).

In ogni caso, oltre l’appello, l’aspetto che più rileva è in base alla citata sentenza presenteremo al Comune di Isernia intimazione ad ottemperare al suo obbligo di annullare in autotutela per illegittimità il rapporto di concessione/privatizzazione della riscossione in essere e affidata nel 2017 e di conseguenza l’ingiunzione ingiusta ed impugnata emessa verso l’indifeso utente. In quanto alle eventuali responsabilità per danni erariali esse ovviamente non dovranno ricadere sulla collettività (deciderà in merito la Corte dei Conti).

Chiediamo nel contempo che i dipendenti del concessionario siano comunque garantiti con assorbimento nella struttura comunale”.

Partito Comunista dei Lavoratori – Molise

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