Le sottoscritte Associazioni e Partiti, di seguito riscontrano la nota del 26.03.2017 a firma del Sindaco del Comune di Macchia d’Isernia che ci è pervenuta qualche giorno fa.
Il Sindaco del Comune di Macchia d’Isernia si è limitato a trasmetterci due (2) atti.
1) – Il primo atto è la nota dell’ANAS di Campobasso del 24.02.2016 con la quale si specifica che il segnale del limite di velocità di 70 Km/h per quel tratto di strada oggetto dell’autovelox, sarebbe stato a distanza “superiore a mille metri” dall’Autovelox stesso.
Tale nota è del tutto irrilevante poiché non sana l’illegittimità eccepita che riguarda il posizionamento dell’Autovelox sul lato non autorizzato, come definitivamente accertato dal Giudice Ordinario. In ogni caso si ribadisce che tale operazione non appare comunque legittima poiché come abbiamo già osservato in precedenza è appena il caso di ricordare che il Codice della Strada non prevede “segnali ballerini” , in quanto prescrive lo spostamento dell’autovelox alla distanza di almeno mille (1000) metri dal segnale del limite di velocità e non il contrario, giusto art. 25 comma 2 della L. 120/2010.
2) – Il secondo atto un “verbale di sopralluogo” unilaterale del 04.04.2016 di ANAS e Comune di Macchia d’Isernia, senza il nostro controllo in contraddittorio in cui si asserisce che i segnali di preavviso sarebbero a distanza regolare di 400 m. e di 150 m. dall’Autovelox (a noi risulta il contrario) e che sarebbe stata regolarizzata anche la distanza di minimo mille (1000) metri dal segnale del limite di velocità di Km/h 70 di cui già si è detto al punto precedente.
Dunque, anche tale documento è del tutto irrilevante al fine di poter considerare sanate le illegittimità da noi eccepite e confermate in sede giudiziaria.
Ciò premesso, con tali due documenti si è semplicemente cercato di creare il fumus di una apodittica ed improbabile “sanatoria” dell’Autovelox che invece rimane illegittimo ed abusivo sulla base di quanto stabilito in numerose sentenze del Giudice di Pace a Vostra conoscenza e da ultimo con le autorevoli sentenze del Tribunale di Isernia che tagliano la testa al toro.
Inoltre si richiamano gli uffici in indirizzo ad un comportamento conforme all’art. 97 della Costituzione in materia di rapporti con i cittadini e le Associazioni e Partiti sottoscritti in quanto tali documenti su cui avevate paventato il suddetto fumus di legalità che si sono rivelati irrilevanti, sono stati chiesti in data 28.12.2017 e sollecitati in data 01.02.2017 a Prefetto e Sindaco di Macchia i quali non li avevano rilasciati.
E comunque queste modifiche delle distanze sono una implicita ammissione del loro mancato rispetto in precedenza che invece erano sempre state negate in modo inveritiero.
E ancora. Fermo restando che tali modifiche delle distanze ballerine come già detto e dimostrato non sanano alcunché, rimane il motivo di illegittimità che assorbe tutti gli altri e cioè che l’Autovelox deve essere rimosso in quanto posizionato abusivamente ed illecitamente sul lato destro della Strada Statale n. 85 direzione Venafro, in violazione di quanto prescritto dalla relativa autorizzazione, così come sentenziato più volte dai Giudici competenti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra si rinnova la diffida a rimuovere l’illegittimo Autovelox e a non inoltrare alcun verbale basato sulle rilevazioni di detto Autovelox essendo essi viziati per illegittimità sin dall’origine.
Voglia il Prefetto in indirizzo intervenire in tal senso presso il Comune di Macchia d’Isernia nell’esercizio delle sue competenze, così come fece il validissimo Prefetto F. F. Dott.ssa Caterina Valenta quando accertò che gli autovelox di Isernia e di Cantalupo nel Sannio erano illegittimi e ne dispose la immediata rimozione.
Nell’attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.
Feliciantonio Di Schiavi – Resp. Ass. FIADEL
Giuseppe Doganieri – Resp. Ass. Imprese di Trasporto – ASSOTIR
Antonio Turdò – Resp. Comitato PRO TRIGNINA
Sig. Romano De Luca – Resp. Ass. Antimafia Caponnetto
Dott. Tiziano Di Clemente – Resp. PCL Molise