Voucher: nuove norme e sanzioni in caso di abuso

Modifiche al Jobs Act in tema di voucher, dopo le polemiche sollevate per un loro irregolare e spropositato utilizzo da parte di molte aziende. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella  ha condannato l’uso illegale dei voucher, esortando a porvi rimedio. Il mondo del Lavoro sta precipitando di giorno in giorno in una barbarie indescrivibile:lo sfruttamento, con l’odiosa pratica del caporalato, il lavoro sommerso, le elusioni e le illegalità, come l’utilizzo improprio dei voucher, le discriminazioni, trovano terreno fertile nel nostro Paese.
La nuova normativa prevede sanzioni da 400 euro a 2.400 per l’omessa comunicazione dell’utilizzo dei voucher e l’introduzione della solidarietà espansiva.
Il provvedimento è composto di 7 articoli, che vanno a correggere i quattro dlgs del 2015. La prima novità riguarda i contratti di solidarietà, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, che possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva «a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata».
I datori di lavoro, che ricorrono ai voucher, sono tenuti «almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione» a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore. Dovrà inoltre essere indicato il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi, fissati dal provvedimento, «si applica una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».
La novità maggiore del provvedimento consiste nella cosiddetta solidarietà espansiva: si stabilisce che ai lavoratori «spetta un trattamento di integrazione salariale, di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria». L’integrazione a carico del datore di lavoro «non è imponibile ai fini previdenziali» e vige la contribuzione figurativa. Per gli accordi siglati prima del 31 luglio 2015, che prevedono l’utilizzo del contratto di solidarietà, nei casi di «rilevante interesse strategico per l’economia nazionale» può essere reiterata la norma che da diritto ai datori di lavoro ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale del 35% (per i lavoratori interessati dalla solidarietà).
Credo poco che queste correzioni pongano fine agli abusi riscontrati nell’applicazione di un sistema che ha avuto un enorme successo e con l’aspettativa di far emergere una buona parte di lavoro nero. Ma come ben si sa: in Italia siamo maestri fatta la legge, trovato l’inganno.
Alfredo Magnifico

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