Usura bancaria. Mutui e finanziamenti usurai. Importante ordinanza della Cassazione

Una decisione importantissima in tema della dibattuta questione della cosiddetta “usura bancaria” relativa a mutui e finanziamenti che è tuttora oggetto di contrasti giurisprudenziali è giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che potrebbe favorire migliaia tra consumatori, aziende e utenti bancari in generale. Secondo la Suprema Corte, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca è possibile cumulare quelli corrispettivi e quelli moratori e verificare poi il superamento del tasso-soglia ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/96, tanto che nella fattispecie il debitore dovrà restituire solo la sorte capitale e non gli interessi, essendo nulla in ragione dell’articolo 1815 del codice civile la relativa pattuizione. Tanto che in caso affermativo risulta legittima la sentenza di merito che ha ammesso la banca al passivo di una società fallita soltanto per la sorte capitale del finanziamento. Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, è stata rigettato definitivamente l’opposizione proposta da un istituto bancario nei confronti dello stato passivo di un’azienda fallita. Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori è superiore al tasso-soglia di legge; si verifica dunque un’ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca. Gli ermellini, hanno infatti rigettato il ricorso dell’istituto di credito che chiedeva la censura della decisione di merito nella parte in cui la nullità degli interessi usurari moratori non avrebbe dovuto  colpire quelli corrispettivi che non superano il tasso soglia: resta confermato il decreto del Tribunale fallimentare in ragione del fatto che la pattuizione è nulla ai sensi dell’articolo 1815 Cc e nessun interesse spetta all’istituto mutuante. Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;» e quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto – ricorda la Suprema Corte – «come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 de/ 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).» Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si tratta di una decisione molto importante in un momento in cui la giurisprudenza di merito continuava ad assumere una posizione altalenante, con la maggior parte dei tribunali e corti di merito che negavano il cumulo degli interessi, e che può contribuire a rendere giustizia a migliaia di consumatori ed utenti bancari, tanto da costituire un motivo in più per andare avanti nelle azioni già intraprese e da intraprendersi dalla nostra associazione per far accertare l’usurarietà di migliaia di mutui e finanziamenti ancora in corso o che pur estinti non hanno raggiunto la prescrizione decennale per le richieste di rimborso degli interessi illegittimamente versati e che quindi devono essere integralmente restituiti.

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