L’Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo ad equiparare, agli effetti giuridici, i documenti informatici muniti di firma digitale ai documenti formati su supporto cartaceo allo scopo di dare valore giuridico ai documenti destinati a circolare nell’ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.), uno dei più importanti progetti intersettoriali realizzati in questo Paese negli ultimi cinquant’anni. Ora il Tribunale di Milano con la sentenza numero 11402/2016, che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta, ha stabilito che alle e mail può essere dato sempre pieno valore probatorio, senza che a nulla rilevi il fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata. Infatti, ha ricordato che il regolamento EIDAS dell’Unione Europea, numero 910 del 2014, all’articolo 46 precisa a chiare lettere che il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non è circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali.
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