Trasporti/Riposo degli autisti, intervento della Faisa Cisal

La scrivente O.S. non concorda con quanto dichiarato pubblicamente dalla Soc. SATI in merito al riposo spettante al personale di guida. Preliminarmente prende atto che esistono decisioni diverse, da parte della Corte d’Appello di Campobasso, per situazioni identiche, e che la Corte di Cassazione, nelle sentenze citate, ha dichiarato inammissibile il ricorso per altri motivi, senza entrare nel merito dell’applicazione del regolamento
europeo.

È d’obbligo precisare che il primo Giudice ha giudicato su un parere emesso in formula dubitativa dal Ministero del Lavoro, non c’è alcun esame del regolamento europeo n.561/06. Detto parere è opposto ad altra circolare emessa dallo stesso Ministero, senza alcuna motivazione sulla diversa interpretazione (nella prima circolare prendeva in esame proprio il cumulo delle singole “linee”, in quanto il frazionamento della linea in più tratti, tutti inferiori ai 50 km, sarebbe stata una elusione della legge). Fra l’altro, nel parere preso in esame dai Giudici di merito, il Ministero ammette che anche nel percorso urbano sopra i 50 km è applicabile il regolamento europeo sul maggior riposo e, francamente, non abbiamo notizie di percorsi urbani sopra i 50 km che non effettuano fermate intermedie.

Inoltre, è solo nella traduzione italiana riportata la “linea”, a cui si è agganciato, senza giustificazione, il concetto di autorizzazione pubblica del servizio, nella versione inglese (ufficiale) e francese è riportato “percorso”.

Eppure, lo studio “Trace”, commissionato proprio dalla C.E., specifica che “Il servizio giuridico della Commissione ha indicato che sebbene la formulazione dell’articolo 2.3 possa far supporre che il viaggio svolto dal veicolo sia il fattore determinante per stabilire il regolamento applicabile, l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006 specifica che è dell’attività del conducente che ci si occupa, quindi un viaggio inizia dal momento in cui uno specifico conducente inizia a guidare e termina quando conclude il viaggio su tale veicolo. Pertanto, in questo contesto, quando si fa riferimento a un viaggio, si deve intendere il viaggio di un veicolo/conducente ( pag. 18 dello studio).

La Corte di Appello conferma la sentenza del primo Giudice, in più afferma, in maniera più restrittiva rispetto allo stesso parere del Ministero, che “ nel caso in cui il percorso si compone di più linee o tratte, tutte inferiori ai 50 km viene meno la tutela rafforzata … in quanto il servizio che si arresta ogni 10 o 15 km per l’effettuazione di fermate per la salita e discesa dei passeggeri e per l’emissione dei titoli di viaggio … perde la sua caratteristica di “lunga percorrenza”…”. Quindi, secondo il Giudice, il regolamento europeo non sarebbe mai applicabile, perché limitata ai “ … lavori più logoranti e faticosi
… “.

Anche qui, se ci fosse stata una lettura del reg. CE n.561/06, anche tralasciando i considerando al regolamento, avrebbe visto che l’art.4, punto q), del reg. cee 561/6, riporta che il periodo di guida è “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi.

Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato” e le interruzioni non sono quelle citate dal Giudice, ma quelle previste dall’art.7 e dall’art.4/d del citato regolamento. Ancora, anche l’art.87 del C.d.S., al comma 1, recita che “… il servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati …”, le fermate sono comprese nell’itinerario.

Non solo, quanto sia errata tale interpretazione lo si evince anche dall’elenco dei lavori
usuranti, nel quale compare l’autista di autobus con posti non inferiori a nove e non compare l’autista di camion che effettua lunghe percorrenze. Non citiamo nemmeno gli studi che classificano l’autista di autobus fra i mestieri più a rischio, fisico e psichico, e come si dovrebbero regolare gli autisti con la questione delle fermate illecite, quasi tutte. Oltre al rischio, civile e penale, subiscono la beffa del minor riposo.

La Corte di Cassazione giudica inammissibile il ricorso per motivi legati alla richiesta di primo grado e non entra nel merito dell’applicabilità del regolamento. In definitiva, considerando che il regolamento europeo si occupa di sicurezza del lavoro e della
circolazione stradale, una eventuale disapplicazione della legge, porrebbe gli autisti, i passeggeri ed i cittadini a quei rischi che il regolamento ed il C.d.S. vuole evitare.

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