Tasi 2015: niente bollettino. Calcolo fai da te dei contribuenti

Il termine per l’acconto in tutta Italia  è fissato al prossimo 16 giugno. A dicembre il saldo. Ma ancora oggi,  a un mese di distanza dalla prima scadenza, gli enti locali non hanno modo di assicurare il rispetto della norma già stabilita nelle precedenti finanziarie, quando la Tasi venne istituita per prendere il posto dell’ Imu. Stanno emergendo  problematiche in ordine all’invio di modelli di pagamento TASI preventivamente precompilati da parte dei Comuni. Procedura che secondo l’IFEL (la Fondazione per la Finanza e l’Economia Locale dell’ANCI) è nella pratica inattuabile.
Si legge nel comunicato IFEL:
– l’invio dei modelli precompilati presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, in astratto ricavabili dalla banca dati IMU per la quota di competenza dei possessori e dalla TARES/TARI per la quota di competenza degli occupanti. Tuttavia, anche ipotizzando un incrocio tra le suddette banche dati si deve considerare che negli archivi TARI gran parte degli immobili non sono ancora qualificati con i rispettivi identificativi catastali (è il motivo per cui la disciplina TARI ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80% della superficie catastale);
– gli stessi archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalle Conservatorie dei registri immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi 7-8 anni;
– l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione TASI, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
– Si deve ritenere, in conclusione, che – allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 della Legge di stabilità per il 2014 – non sussista alcun obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente precompilati da parte dei Comuni, come in uso ai fini Tari nella quasi totalità dei casi. I Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.

In conclusione sia l’IMU che la TASI devono essere autoliquidate dai contribuenti, i quali devono calcolare autonomamente l’importo dell’imposta da versare.

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