Studio associato tra professionisti: l’Irap è dovuta

L’Irap è un’imposta di carattere reale, il cui presupposto oggettivo è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Essa, pertanto, si applica a tutti i soggetti che esercitano una o più di tali attività. Un libero professionista autonomo pagherà l’Irap qualora si serve di una segretaria, mentre uno studio associato formato solo da professionisti che mettono in comune solo le loro conoscenze. Sono esonerati invece i soggetti che usufruiscono di uno ei regimi di agevolazioni forfettari previsti dal legislatore fiscale come per esempio i contribuenti minimi, o coloro che hanno il forfettone o il forfettino. Non sono soggette nemmeno le prestazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative.
Ma cosa succede nel caso di studi associati tra professionisti? In materia di Irap i numerosissimi contenziosi instaurati tra professionisti e Agenzia delle Entrate ruotano prevalentemente sull’accertamento della sussistenza dell” “autonoma organizzazione” requisito fondamentale che costituisce il presupposto dell’imposta .

L’art. 2 del D. Lgs. n. 446/1997 richiede in materia di Irap la definizione dell’attività “autonomamente organizzata” affinché sia realizzato il presupposto del tributo. La Corte di cassazione ha stabilito che l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), dello stesso D. lgs 446/1997, istitutivo dell’Irap, e costituisce, quindi, presupposto di imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto, dovendosi, perciò, prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione.

Questo il principio di diritto stabilito dalla sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 25313 del 28 novembre 2014.

In sintesi : uno studio legale associato emiliano aveva richiesto il rimborso dell’Irap versata per il quadriennio 2001/2004, poiché era risultato dagli atti e dai documenti prodotti che, nell’ambito dell’associazione professionale ricorrente, i due avvocati associati esercitavano la propria attività professionale senza ausilio di personale e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente, indispensabili per l’esercizio di un’attività autonoma, e con l’impiego di beni strumentali di limitate dimensioni.

In materia di Irap sostiene la Corte suprema, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1 lettera c), del Dlgs 446/1997, secondo cui sono soggette all’imposta “le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo t.u.”, e costituisce, quindi, presupposto di imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, a tenore del quale “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi perciò prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione (cfr Cassazione, sentenza 16784/2010).
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, rigettando definitivamente il ricorso introduttivo proposto dall’associazione.

Secondo la Corte, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere resistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell’ intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati” (cfr Cassazione, sentenze 3676/2007, 3680/2007, 24058/2009, 16784/2010, 22386/2010, 14853/2012, 12507/2013 e 1575/2014).

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