E’ stato firmato il Provvedimento di approvazione e sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016. Dopo l’approvazione dei nuovi modelli 2017, si tratta quindi di un ulteriore tassello indispensabile per completare la marcia di avvicinamento al varo definitivo di Gerico. Studi di settore al rush finale – In pratica, con il Provvedimento di oggi, le Entrate approvano le specifiche tecniche (allegato 1) cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello Redditi 2017. In veste definitiva trovano spazio nel Provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (allegato 2 per gli esercenti arti e professioni; allegato 3 per gli esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello Redditi 2017 (allegato 4). Dunque, con il Provvedimento che segue a distanza di appena due settimane quello di approvazione della modulistica definitiva, parte integrante del modello Redditi 2017, è ulteriormente arricchito il kit a disposizione dei contribuenti.
Modalità di trasmissione – La trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati. Niente studi di settore per i Comuni colpiti dal sisma – Adempimenti più snelli e procedure agevolate per i residenti nelle aree colpite dal terremoto. Infatti, tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi. Tenuto conto della scarsa significatività, in tali casi, dei dati degli studi di settore per le attività di controllo fiscale, gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche in precedenza evidenziate non saranno interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo.