Spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia, prorogate al 17 maggio le disposizioni

Sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15 aprile 2020 e quelle contenute nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 22 del 17 aprile 2020.

Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l’attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che ne regolano la disciplina, alle seguenti condizioni:
a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 20,00;
b) che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;
c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;
d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti
di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante
l’esercizio delle predette attività e l’attrezzattura all’uopo necessaria.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio
2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26
aprile 2020.

Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a €
3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di
un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19.

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