Accolto un ricorso dell’avv. Franco Mancini sull’applicabilità dei benefici anche in assenza di specifiche comunicazioni all’INPS.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 11095, depositata il 14 giugno 2016 ( Presidente dott. Giuseppe Napoletano; Rel. Consigliere dott. Federico De Gregorio), ha accolto il ricorso proposto da un’azienda di Casacalenda, difesa dall’avv. Franco Mancini del Foro di Campobasso, riconoscendo applicabilità ope legis alla sospensione contributiva, prevista dall’Ordinanza PCM n. 3253, del 29 novembre 2002, a prescindere, quindi, dalla manifestazione della volontà del contribuente di usufruire dell’agevolazione.
Il Tribunale di Larino e la Corte di Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, avevano invece stabilito che il datore di lavoro rimaneva libero di avvalersi o meno del beneficio della sospensione e che la scelta di avvantaggiarsene dovesse essere dichiarata all’INPS.
Il ricorso dell’avv. Mancini verteva sulla portata delle normative emergenziali e sulla loro efficacia ipso jure, non condizionata dall’osservanza di un apposito iter burocratico-amministrativo, a differenza di quanto inteso dall’Ente Previdenziale con varie circolari interne e di quanto deciso dai Giudici molisani di merito.
All’udienza del 9 febbraio 2016, dopo le conclusioni dell’avv. Mancini e dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte aveva concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione ha invece deciso per la riforma della sentenza della Corte di Appello, precisando, prima di tutto, che le disposizioni post- sisma non hanno avuto soluzione di continuità, nel senso che la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si saldava immediatamente con la precedente scadenza del 31 dicembre 2005.
Ha puntualizzato, altresì, che le agevolazioni detengono un’ampia e vasta portata, la cui ratio solidaristica attinge agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per cui “non possono assumere alcuna rilevanza giuridica le diverse determinazioni espresse al riguardo dall’INPS sulla scorta di proprie circolari, che non trovano alcun adeguato riscontro normativo sul punto”.
Gli Ermellini hanno rilevato che le norme in questione non svolgono alcuna funzione premiale, né distinguono le situazioni dei soggetti residenti nei Comuni interessati, e che il loro scopo è quello di evitare, temporaneamente, di gravare ulteriormente sulle situazioni patrimoniali dei cittadini colpiti dall’evento calamitoso.
L’azienda molisana aveva presentato i Modelli DM 10, senza però l’indicazione dei codici richiesti dall’istituto, così vedendosi negare l’accesso alla sospensione ed ai conseguenti benefici.
I Supremi Giudici hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza, giudicandola viziata da errore nell’applicazione della normativa menzionata.
L’importante pronuncia viene a risolvere una questione molto controversa e dibattuta, che aveva generato grandi difficoltà interpretative per i soggetti interessati dalle normative emergenziali.