Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”.
L’art. 51-bis introdotto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), prevede espressamente che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all’esercizio 2021”.
La nuova formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi consente alle società di provvedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Si è aperto, dunque, un interessante dibattito in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’ originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi.
Il documento, dopo aver esaminato la disciplina della cessazione anticipata degli incarichi in corso, si sofferma sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, di cui all’art. 4 del D.M. n. 261/2012.
Lo studio è articolato in quattro capitoli. Nel primo si approfondisce la modifica apportata con l’art.51-bis del decreto rilancio, cui segue un’analisi delle disposizioni all’art.379 del Codice della crisi. Spazio poi all’esame dell’art.2477 c.c. e ai tipi societari interessati dalla modifica dell’art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.
Nelle conclusioni infine si riflette sull’opportunità delle scelte effettuate dall’ultimo legislatore, auspicando una revisione che privilegi la dimensione dell’impresa e non la forma societaria in concreto adottata, eliminando, in tal modo, possibili disparità di trattamento quando si tratti di s.r.l. di rilevanti dimensioni e di fatturati in nulla differenti da quelle delle s.p.a., e favorendo la nomina del revisore legale o dell’organo monocratico, anche incaricato della revisione legale, nelle realtà più semplici.