Una recente sentenza della Cassazione entra nel merito sul diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro a tempo determinato, continua a essere uno strumento estremamente diffuso nel nostro mercato del lavoro.
Le ragioni sono molteplici; permette al datore di lavoro di sostituire quei dipendenti che, per varie ragioni, siano temporaneamente assenti dal lavoro (per maternità, ferie, infortunio, aspettativa, o altre cause); consente alle parti di valutare la reciproca opportunità e convenienza di uno stabile inserimento nell’organizzazione datoriale.
Talvolta questo strumento è abusato a danno del lavoratore che può trovarsi per lungo tempo in una situazione di incertezza (o di “precariato”) circa il proprio futuro lavorativo.
La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, prevede che il lavoratore assunto a termine che “ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha [un] diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine” (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
Il Legislatore ha esteso il diritto di precedenza anche alle “assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine” (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015), è necessario che il lavoratore che intenda avvalersene “manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro“ poi, “il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto” (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015).
Emergono alcune problematiche:
· se il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza fino a 6 mesi dalla cessazione del rapporto, ciò significa che può far valere quel diritto solo dopo che il suo rapporto di lavoro sia terminato?
· Può esercitarsi anche durante il rapporto di lavoro a tempo determinato?
· quanto dura effettivamente il diritto di essere “preferito” nelle nuove assunzioni per i 12 mesi successivi alla manifestazione di volontà o fino a12 mesi dal termine del rapporto di lavoro?
La pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza del 16 luglio 2024, n. 19348) cerca di chiarire questi enigmi.
La fattispecie riguardava una dipendente assunta con un contratto a tempo determinato che, nel corso di tale rapporto di lavoro, aveva dichiarato per iscritto al proprio datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di precedenza, senza tuttavia essere successivamente assunta.
Il Tribunale di Belluno, prima, e la Corte d’Appello di Venezia, poi, avevano dato ragione al datore di lavoro, affermando che il diritto di precedenza non può essere validamente manifestato in costanza di rapporto.
La lavoratrice ricorreva in cassazione, la quale analizzando le norme applicabili ratione temporis (ossia l’art. 5 commi 4quater e 4sexies, D.Lgs. n. 368/2001, le cui disposizioni sono state integralmente trasfuse nell’art. 24 D.Lgs. n. 81/2015, sopra richiamato), ha ribaltato i precedenti verdetti, stabilendo che il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore anche in costanza di rapporto di lavoro e il lasso di tempo durante il quale permane il diritto di precedenza dura 12 mesi a partire dal momento in cui tale diritto viene esercitato (per iscritto).
Alfredo Magnifico