Semplificazioni fiscali: deducibilità delle spese di sponsorizzazioni, cosa cambia

Le sponsorizzazioni rappresentano una notevole voce di entrata per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ma non solo, possono beneficiarne anche altri Enti non commerciali, tra cui le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni Culturali, le Onlus etc. Queste consistono nell’accordo attraverso il qiuale una partesponsor, per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte sponsorizzato che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine”. Secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate per lo sponsor “ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità”. Di tale strumento molte aziende da un lato e molte società ed associazioni sportive dilettantistiche dall’altro negli anni ne hanno abusato, vedendo in esso il mezzo ideale per far fronte alle rispettive necessità contabili. Per cui si sono susseguite varie pronunce delle Commissioni Tributarie, in merito alla deducibilità dei costi, dietro ricorso di varie società.

In particolare la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza numero 116/2012) ha affermato che “in presenza di spese per sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche è l’Agenzia che deve dimostrare che tali rapporti di sponsorizzazione pubblicitaria non siano effettivamente intercorsi”.
Invece una recente decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (sentenza n. 19/02/14 del 15 gennaio 2014), ha respinto il ricorso presentato da una società di capitali e decidendo in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, ha considerato indeducibili, ai fini Ires e Irap, compresa l’indetraibilità della relativa Iva, alcuni componenti negativi di reddito riguardanti alcuni contratti di sponsorizzazione nel settore delle corse sportive automobilistiche di rally. In particolare, i giudici tributari sono pervenuti a tale determinazione conclusiva ritenendo, fra l’altro, che i contratti di sponsorizzazione presentavano un “contenuto estremamente generico” e, inoltre, avevano “ad oggetto forme di pubblicità di dubbio ritorno per la impresa”.
Il Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (c.d. “Decreto Semplificazioni”) in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014, approvato in via definitiva il 30 ottobre 2014, prevede una modifica alla attuale disciplina della detrazione dell’IVA per le prestazioni pubblicitarie e per le sponsorizzazioni, con la conseguenza che sia le spese di sponsorizzazione sia quelle di pubblicità sono soggette ad una misura di detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50%.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali prevede modifiche sostanziali, con riguardo alla detrazione IVA sulle spese di sponsorizzazione, che potrebbero risolvere l’attuale corposo contenzioso attinente il comparto delle imposte dirette. L’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, riprende a tassazione i costi sostenuti di sponsorizzazione qualificandoli come spese di rappresentanza anziché annoverarli tra le spese di pubblicità. La conseguenza è rilevante sotto il profilo della deducibilità del costo, in quanto incide sulla determinazione del reddito d’impresa. L’art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali modifica l’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale si aumenta al 50% la detrazione forfettaria IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazioni.
Questa modifica potrebbe risolvere l’attuale contenzioso tributario che attiene il comparto delle imposte dirette (derivante dalla ripresa a tassazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni qualificandoli come spese di rappresentanza anziché annoverarli tra le spese di pubblicità). In pratica, il criterio discretivo va individuato nella “diversità” degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza può farsi coincidere con la crescita dell’immagine ed il maggior prestigio, laddove, per le spese di pubblicità o di sponsorizzazione, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale e di clientela (per tutte, Cass., sentenza n. 15318 del 4 luglio 2014).

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