L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi determina la perdita della facoltà del contribuente di poter utilizzare il credito maturato in questa annualità in compensazione con i debiti dell’anno successivo, perché la mancanza impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza e l’entità del credito stesso.
In questi termini si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 1287 del 26 gennaio 2015, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una contribuente respingendo il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito del mancato riconoscimento del credito, per la somma corrispondente, oltre a interessi e sanzioni.
Nella fattispecie: La società contribuente aveva portato in deduzione un credito maturato nell’anno d’imposta 2001 nella dichiarazione relativa all’annualità successiva, anno d’imposta 2002, senza che il Modello Unico 2002 fosse stato inviato all’Agenzia. Avviato il giudizio, la CTP e la CTR avevano respinto l’impugnazione della società, motivando che, in mancanza della dichiarazione, non fosse possibile per l’Amministrazione accertare se i versamenti di acconti effettuati dalla contribuente mediante F24 fossero “meri acconti di un debito tributario effettivamente dovuto o importi versati erroneamente”.
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