Il 28 Novembre 2016 , presso il Ministero del Lavoro, si è svolto l’incontro tra le Imprese che gestiscono gli Appalti per le pulizie delle Scuole e le OO.SS.
Questi i contenuti principali dell’accordo sottoscritto.
1.Le parti concordano sul ricorso allo strumento del FIS, (Fondo di integrazione salariale), ovvero lo strumento della solidarietà, per il periodo dal 1 Dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, per un numero massimo di 12.916 lavoratori
2.La decorrenza massima della solidarietà è fissata, come data d’inizio il 1 dicembre 2016 e come data finale il 31/01/2017.
3.L’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali.
4.Durante il FIS, la percentuale complessiva di riduzione dell’orario di lavoro è definita nella misura media per ogni singola azienda cosi come da tabella allegata nel rispetto dell’art 6 comma 4 del dm 94343 del febbraio 2016 che in sintesi prevede:
Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale, mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione non può superare il 70 per cento dell’intero periodo per il quale l’accordo si solidarietà è stipulato.
Nell’accordo sottoscritto le parti hanno concordato che l’articolazione dell’orario di lavoro potrà essere effettuata: all’ interno del mese, concentrato in settimane intere sempre nell’arco del mese, all’interno delle settimane lavorative nell’arco del mese, con riduzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Qualora per esigenze di maggior lavoro al lavoratore, l’azienda dovrebbe chiedere una prestazione lavorativa di ore in più, il maggior lavoro comporterà, per il dipendente interessato, una riduzione delle ore del FIS.
Il Fis sarà anticipato, così come prevede la norma, dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda il superamento dello stato di crisi, le misure sono quelle previste nell’accordo quadro del 4 novembre 2016.( Il testo dell’accordo quadro scuole belle del 04/11/2016)
Nello stesso incontro del 28 novembre le parti hanno stipulato con esito positivo il verbale sulla procedura ex lege 223/91.
In sintesi le parti derogando al termine dei 120 giorni, hanno stabilito che la gestione degli esuberi e gli eventuali licenziamenti volontari si potranno definire solo con l’accordo dei lavoratori che dovranno sottoscrivere accordi di non impugnabilità del licenziamento (a seguito di eventuali prepensionamenti o esodi volontari).
Alfredo Magnifico
Salvaguardati i lavoratori ex LSU operanti nei servizi scolastici
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