Da oggi, 20 settembre 2013, ritorna l’obbligo della mediazione nelle controversie civili e commerciali, dopo un periodo di stasi dovuto alla sentenza 272/2012 della Corte costituzionale che ne aveva dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega, proprio nella parte in cui si prevedeva l’obbligatorietà. In seguito al vuoto creato dalla sentenza, il Decreto del fare (n. 69/2013) ha di fatto reintrodotto la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in una versione sperimentale e temporanea (per quattro anni).
Oggi la mediazione assume un nuovo volto, dove un ruolo centrale viene riconosciuto alla figura dell’avvocato, in primis con la previsione dell’obbligo dell’assistenza legale alle mediazioni c.d. obbligatorie per le quali vi è la condizione di procedibilità ed in secondo luogo con il riconoscimento ai legali dello status di mediatore di diritto. Le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante il primo incontro e durante tutta la procedura di mediazione. Nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l’avvocato potrà, altresì procedere alla certificazione dell’accordo stesso, attribuendogli così efficacia esecutiva, evitando, di fatto, il ricorso al Tribunale per la procedura di omologa del verbale.
La nuova norma ha ridotto da quattro a tre mesi la durata complessiva del procedimento, prevedendo, altresì, un primo incontro di programmazione in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. In caso di esito negativo, la condizione di procedibilità si intenderà esperita e le parti non dovranno versare alcun compenso all’organismo di mediazione.
Altra novità di rilievo è l’introduzione della competenza territoriale per gli organismi di mediazione. L’istanza di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (una norma analoga era già stata inserita in materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013).
Le materie oggetto della mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il Decreto del fare, rispetto alla prima versione della mediazione, esclude quelle relative alla «responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» ed inserisce la «responsabilità sanitaria».
Lo stesso decreto è intervenuto anche sul Codice civile risolvendo un problema sorto nella prima versione della mediazione obbligatoria in materia di usucapione, inserendo una disposizione ad hoc che consente la trascrivibilità dell’accordo che accerta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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