E’ previsto dall’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 e dalle sue successive integrazioni, che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto il decreto non è intervenuto, dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016 ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con determinati codici statistici contributivi e ne sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati.
Lo sgravio fiscale è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016
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