E’ uno dei concorsi più attesi d’Italia quello pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, considerato che un così alto numero di posti su diverse Regioni certamente attirerà migliaia di giovani. Di Seguito il Bando.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DISPONE
l’avvio di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di ottocentonovantadue unità, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria.
1. Ripartizione dei posti
1.1 Nelle seguenti regioni il numero dei posti è così ripartito:
– Emilia Romagna, posti n. 110
– Liguria, posti n. 20
– Lombardia, posti n. 470
– Piemonte, posti n. 110
– Toscana, posti n. 42
– Veneto, posti n. 140
1.2 In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e
2 agli artt. 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare).
1.3 Il 20% dei posti è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale, in possesso dei requisiti previsti dal punto 2 del presente bando.
1.4 E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Requisiti di ammissione
2.1 Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall’art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate;
b) cittadinanza italiana;
c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
d) godimento dei diritti politici e civili;
e) idoneità fisica all’impiego.
2.2 Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che
3 l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
2.3 L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.
3. Presentazione delle domande – Termine e modalità
3.1 Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al punto 3.5, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Per agevolare la compilazione e l’invio della domanda di ammissione al concorso, nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al citato indirizzo www.agenziaentrate.gov.it saranno disponibili istruzioni operative.
3.2 Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
3.3 Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al punto 3.5, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
3.4 Decorso il termine per la presentazione delle domande, il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che
4 dovrà essere conservata per poi essere esibita e sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prima prova d’esame.
3.5 Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del giorno 26 marzo 2015. Della pubblicazione del bando si dà notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami del 24 febbraio 2015.
3.6 Nella domanda il candidato dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate:
a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il sesso;
d) il codice fiscale;
e) la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
f) l’indirizzo di posta elettronica cui desidera venga trasmesso il messaggio di conferma di avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione al concorso;
g) il titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equipollenza;
h) di essere cittadino italiano;
i) di godere dei diritti civili e politici;
j) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né destituito ovvero licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
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m) di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
n) di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);
o) la posizione nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
p) di essere dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenente alla seconda area funzionale, ai fini della riserva dei posti di cui al punto 1.3 del presente bando;
q) l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni normative richiamate al punto 1.2;
r) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
s) l’eventuale partecipazione con profitto a stage, a corsi per dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e formazione nelle discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia presso università italiane o estere e altre istituzioni o enti e/o l’eventuale esperienza lavorativa maturata nelle stesse discipline;
t) di essere eventualmente impiegato in una pubblica amministrazione;
u) la lingua straniera, tra inglese, francese, spagnolo o tedesco, scelta per la prova orale;
v) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3.7 I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola sede, fra quelle elencate nel punto 1.1, per la quale intendono concorrere.
3.8 I candidati già ammessi al tirocinio teorico-pratico della procedura selettiva per l’assunzione di 855 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del tirocinio per maternità o gravi motivi di salute e che abbiano chiesto con apposita istanza l’ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale, devono presentare domanda di partecipazione alla procedura nei termini previsti dal presente bando e, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, verranno ammessi direttamente al tirocinio nella regione per la quale avevano concorso.
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Qualora per tale regione non siano presenti posti a concorso, i candidati potranno scegliere di partecipare per un’altra regione.
3.9 Ai candidati disabili si applicano le norme di cui agli artt. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione all’handicap. Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della citata normativa. Prima della prova oggettiva attitudinale il medesimo candidato presenterà la certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi necessari all’Ufficio Selezione e Inserimento della Direzione Centrale del Personale (via Giorgione, n. 159 – 00147 Roma, indirizzo e-mail: dc.pers.selezioneeinserimento@agenziaentrate.it, tel. 06.5054.2348, fax 06.5054.4054).
3.10 I candidati sono tenuti a inviare ogni ulteriore comunicazione (es. variazione dell’indirizzo indicato nella domanda) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta Elettronica Certificata personale (PEC) alla Direzione Regionale per i cui posti hanno prodotto domanda di partecipazione. Gli indirizzi delle sedi interessate e di posta certificate sono i seguenti:
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna – Via Marco Polo, n. 60 – Cap. 40131 Bologna; indirizzo PEC dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Amministrazione del Personale – tel. 051/6103194; 051/6103175);
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – Via Fiume, n. 2 – Cap. 16121 Genova; indirizzo PEC dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Risorse umane – tel. 010/5548774 – 010/5548775 – 010/5548776);
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Via Manin, 25 – Cap. 20121 Milano; indirizzo PEC dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Amministrazione del Personale – tel. 02/65504184; 08/65504374; 02/65504655);
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– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Corso Vinzaglio, n. 8 – Cap. 10121 Torino; indirizzo PEC dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Amministrazione del Personale – tel. 011/5587073; 011/5587069; 011/5587039);
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – Via della Fortezza, n. 8 – Cap. 50129 Firenze; indirizzo PEC dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Amministrazione del Personale – tel. 055/4978211; 055/4978226);
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Via G. De Marchi, n. 16 – Cap. 30175 Marghera (VE); indirizzo PEC dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it (Ufficio Amministrazione del Personale – tel. 041/2904210; 041/2904206);
3.11 L’Agenzia delle Entrate non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni amministrative dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.12 Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.
3.13 Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.14 L’Agenzia può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di:
a) mancanza dei requisiti;
b) sussistenza delle condizioni di cui ai punti 2.2 e 2.3;
c) domande inviate con modalità diverse rispetto a quella indicata nel punto 3.1;
d) falsità delle dichiarazioni rese.
4. Prove selettive
4.1 La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:
a) prova oggettiva attitudinale;
b) prova oggettiva tecnico-professionale;
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c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.
4.2 Le sedi, il giorno e l’ora di svolgimento della prova oggettiva attitudinale saranno pubblicati il giorno 21 aprile 2015, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
4.3 I candidati ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale sono avvisati almeno quindici giorni prima della data in cui la stessa deve essere sostenuta.
4.4 Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalle prove.
4.5 Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
5. Prova oggettiva attitudinale
5.1. La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta.
5.2. La prova è valutata in trentesimi.
5.3 Sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale.
6. Prova oggettiva tecnico-professionale
6.1 La prova oggettiva tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) diritto tributario;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto penale;
e) contabilità aziendale;
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f) organizzazione e gestione aziendale;
g) scienza delle finanze;
h) elementi di statistica.
6.2 La prova è valutata in trentesimi.
6.3. Sono ammessi al periodo di tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L’eventuale frazione decimale è arrotondata all’intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio.
7. Tirocinio teorico-pratico integrato dalla prova finale
7.1 Il tirocinio teorico-pratico si svolge presso gli uffici dell’Agenzia ed è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di metodologie e criteri predeterminati dall’Agenzia, l’abilità del candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi, nonché i comportamenti organizzativi.
7.2 Il tirocinio ha la durata di sei mesi ed è retribuito. Il direttore dell’ufficio cui il candidato è assegnato organizza l’orario del tirocinio, di complessive 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi, anche in relazione alle esigenze di servizio.
7.3 L’esito del periodo di tirocinio è valutato dal direttore dell’ufficio cui il candidato è assegnato.
7.4 La commissione di esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell’ufficio, sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l’assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali.
7.5 La prova orale verterà sulle seguenti materie:
a) diritto tributario;
b) diritto civile e commerciale;
c) contabilità aziendale.
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7.6 Durante la prova orale si procede anche all’accertamento della conoscenza degli elementi di informatica e della lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese.
7.7 La commissione tiene conto, altresì, della qualificazione conseguita nelle discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia mediante la partecipazione con profitto a stage presso gli uffici dell’Agenzia, a corsi per dottorato di ricerca, a corsi di specializzazione e formazione presso università italiane o estere o altre istituzioni ed enti nonché delle comprovate esperienze lavorative maturate nelle stesse discipline. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
7.8 La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30.
7.9 Ai tirocinanti è assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi. Sull’ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali previste dalla legge.
7.10 Ai tirocinanti, già dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, continua ad essere corrisposta, se più vantaggiosa, la retribuzione relativa alla fascia retributiva dell’area di appartenenza. Non compete loro il trattamento economico accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali, né indennità di missione.
7.11 I candidati verranno tempestivamente informati riguardo alla data d’inizio del tirocinio e dovranno presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione scritta entro i termini fissati dall’Agenzia nella quale manifestano la propria volontà di partecipare allo stesso.
7.12 I candidati che, pur avendo dichiarato di voler partecipare al tirocinio, non si presentano, senza valida giustificazione, nel giorno indicato nella comunicazione sono considerati rinunciatari.
8. Assenze durante il tirocinio
8.1 Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate al direttore dell’ufficio di assegnazione del candidato entro il primo giorno di assenza. L’assenza deve essere
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giustificata anche per un solo giorno e il relativo certificato medico deve essere inviato entro il secondo giorno.
8.2 I candidati possono assentarsi, senza riduzione dell’importo della borsa di studio, per i seguenti casi:
a) motivi personali n. 10 giorni;
b) gravi motivi familiari n. 3 giorni;
c) donazione di sangue n. 1 giorno.
Le assenze di cui alle lettere b) e c) devono essere debitamente documentate.
8.3 L’assenza per motivi non indicati nei punti 8.1. e 8.2. è considerata assenza ingiustificata e comporta la riduzione dell’importo della borsa di studio.
9. Esclusione dal tirocinio
9.1 Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, che superino i 20 giorni complessivi, comportano l’esclusione del candidato dal tirocinio.
9.2 L’esclusione dal tirocinio può, altresì, essere disposta dal Direttore regionale nelle ipotesi di cui al punto 2.3 e per comportamenti contrari ai principi di diligenza, correttezza e buona fede e comunque non conformi alle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) e nel Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali (Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18).
9.3 Coloro che non abbiano la possibilità di iniziare o proseguire la frequenza del tirocinio per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono presentare istanza di ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale che sarà bandita dall’Agenzia.
9.4 Le candidate che non abbiano la possibilità di iniziare o proseguire la frequenza del tirocinio in quanto in astensione obbligatoria per maternità, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere di iniziare o proseguire il tirocinio al termine del periodo di astensione obbligatoria o presentare istanza di ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale che sarà bandita dall’Agenzia.
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10. Commissioni d’esame
10.1 Le commissioni d’esame sono nominate dal Direttore dell’Agenzia nel rispetto dei principi dettati in merito dall’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Documentazione
11.1 I candidati ammessi al tirocinio devono presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di convocazione, a pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e gli eventuali documenti che possono essere richiesti ai fini della verifica dei requisiti previsti.
11.2 La documentazione presentata per il periodo di tirocinio è valida, qualora non siano intervenute variazioni, anche ai fini dell’assunzione.
12. Graduatorie finali
12.1 Le commissioni d’esame formano le graduatorie di merito secondo la votazione conseguita nella prova finale di cui al punto 7.4.
12.2 Il Direttore regionale, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria regionale di merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste ai punti 1.2 e 1.3 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
13. Trattamento dei dati personali
13.1 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) l’Agenzia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e
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strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
13.2 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al concorso.
13.3 L’Agenzia può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all’espletamento della procedura fino al completamento della stessa.
13.4 Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
13.5 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la quale concorre alla procedura.
14. Responsabili del procedimento
14.1 Ciascuna Direzione Regionale individua i responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi alla procedura di selezione.
15. Decadenza dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro
15.1 La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto.
16. Ricorsi
16.1 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva, può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica dell’atto che il candidato abbia interesse ad impugnare.
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17. Condizioni d’impiego
17.1 I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e sono tenuti a permanere nella regione di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
17.2 Ad essi viene attribuito il trattamento economico previsto per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie Fiscali.