Di recente la Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2024, n. 2739 ha affrontato il quesito; se è legittimo in caso di soppressione parziale del posto di lavoro il licenziamento economico e assegnazione delle mansioni ad altri dipendenti:
Secondo la Corte, quando un’azienda deve ridurre il personale per motivi economici, non è sempre necessario eliminare completamente il lavoro che faceva il dipendente licenziato.
La risoluzione del contratto è legittima anche se le vecchie mansioni del lavoratore vengono divise e date ad altri dipendenti che già lavorano nell’azienda.
Il licenziamento economico, o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è quello che trae la sua giustificazione da ragioni produttive e organizzative aziendali.
Può trattarsi o di una riduzione del personale conseguente al calo della domanda o a una crisi del settore, una ristrutturazione interna finalizzata a una migliore allocazione delle risorse della produzione o una esternalizzazione di determinate attività a società terze, un accorpamento delle mansioni prima distribuite tra diverse persone o una riduzione dei costi per conseguire maggiori utili.
Il licenziamento per motivi economici viene comunicato con raccomandata e con il preavviso previsto dal contratto collettivo. Il datore può dare al licenziamento effetto immediato ma dovrà corrispondere al dipendente una indennità per il mancato preavviso.
La giurisprudenza ritiene che il licenziamento economico sia legittimo solo se prima il datore di lavoro ha valutato la possibilità di riallocare il dipendente ad altre mansioni, dello stesso livello se presenti o, in caso contrario, di livello inferiore: è ciò che si definisce repêchage.
Se tale verifica non viene effettuata il licenziamento può essere contestato entro 60 giorni.
Quando si parla di licenziamento economico con soppressione parziale del posto di lavoro, si intende una situazione in cui un’azienda decide di ridurre parte delle attività o dei compiti assegnati a un dipendente, ma non elimina completamente il suo posto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha chiarito che non serve eliminare del tutto e per sempre le mansioni di un dipendente per poter procedere con un licenziamento legittimo è sufficiente che le attività precedentemente svolte dal dipendente vengano distribuite in modo diverso tra gli altri lavoratori.
I giudici dicono che se il lavoro di qualcuno viene solo ridotto e non tolto del tutto, bisogna vedere se le parti di lavoro che restano possono essere fatte dalla stessa persona magari per meno ore, cioè part-time, prima di decidere di dare queste mansioni residue ad altri, l’azienda deve pensare bene se non sia possibile continuare a farle fare a chi le faceva prima, a meno che non ci siano motivi validi legati all’organizzazione del lavoro che lo impediscono.
Le mansioni che rimangono dopo la soppressione parziale devono essere abbastanza indipendenti e distinte, sia logisticamente sia temporalmente, dalle mansioni eliminate.
Non si può creare una nuova posizione che sia solo un pretesto per mantenere il lavoratore, ma che in realtà non sia funzionale all’organizzazione dell’azienda.
La legge prevede che, prima di procedere al licenziamento, l’azienda debba considerare la possibilità di riassegnare il lavoratore a mansioni diverse, anche se queste sono di livello inferiore rispetto a quelle precedenti (come detto è il repêchage).
L’obiettivo principale è cercare di mantenere il posto di lavoro, ma se non ci sono alternative valide, il licenziamento può essere considerato l’ultima opzione. Questo principio si applica non solo in caso di malattie o infortuni permanenti ma anche in situazioni di riorganizzazione aziendale che portano alla soppressione del posto di lavoro.
Alfredo Magnifico