Disciplinate le modalità di concessione della garanzia su finanziamenti, destinati alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia. È stata inoltre istituita una “riserva” annuale delle risorse ordinarie del Fondo fino a un massimo di 30 milioni di euro. In favore del microcredito, il Fondo potrà utilizzare, oltre alle risorse della riserva, anche quelle derivanti dai versamenti volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini, effettuati grazie alla norma varata nel 2013, attualmente pari a circa 7,4 milioni di euro.
L’avvio della operatività dell’intervento è fissata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito istituzionale www.fondidigaranzia.it.
Le novità sono state introdotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015.
Decreto ministeriale 24 dicembre 2014
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