Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/18, il criterio di determinazione dell’indennità che spetta al lavoratore licenziato ingiustamente, legato esclusivamente all’anzianità di servizio, è incostituzionale.
La sentenza sancisce che spetta al giudice determinare l’indennità risarcitoria che dovrà tener conto oltre che dell’anzianità di servizio, anche dei criteri desumibili dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, numero di dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.
La Consulta dichiara incostituzionale quanto previsto dal Jobs act del 2015 sui contratti a tutele crescenti e da quanto modificato dal Dl Dignità del 2018 che ha innalzato la misura minima e massima dell’indennità.
Il meccanismo di quantificazione del risarcimento pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio rende l’indennità ”rigida” e ”uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, tanto da assumere connotati di una liquidazione ”forfetizzata e standardizzata” dal danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.
Il giudice nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, di un minimo 4/6 mensilità, ad un massimo di 24/36 mensilità, dovrà tenere conto non solo dell’anzianità di servizio, criterio che ispira la riforma del 2015, ma anche dei criteri della disciplina limitativa dei licenziamenti; numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.
La disposizione contrasta con il principio di eguaglianza sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, finisce col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, viene meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’esso imposto dal principio di eguaglianza.
Alfredo Magnifico