Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all’articolo 1 comma 9 della legge 243 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi ; accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.
Chi può optare per il calcolo contributivo?
Le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema “misto”) a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. L’Inps (messaggio 2700 del 12-3-2010) cita esplicitamente tra coloro che non possono accedere alla sperimentazione “le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 – circ, n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 – circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta)”.
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