Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, che riduce l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.
La suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.
Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, la norma appellata cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.
Aggiornate in tal senso le procedure di calcolo, con la Circolare n. 178 del 21 settembre 2016 si forniscono indicazioni in merito a:
domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione;pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016;pensioni ai superstiti eliminate;disposizioni procedurali inerenti le prime liquidazioni pensionistiche e le pensioni per le quali la riduzione è operante procedura di ricostituzione
Le posizioni interessate verranno ricostituite a livello centrale.
Circolare n. 178 del 21 settembre 2016
Pensione al coniuge superstite: illegittima la riduzione per divario d’età tra i coniugi
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