L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web una bozza del modello IRAP da presentare nel 2015, con relativa guida alla compilazione, dove è possibile fruire di tutti gli sgravi fiscali, inseriti nel disegno di Legge Stabilità e considerati dal Governo come un provvedimento blindato che, quindi, quasi certamente, non sarà oggetto di ulteriori modifiche. Tra le novità introdotte nella versione provvisoria del modello “Irap 2015”on line (e relative istruzioni) segnaliamo:
– la deduzione, fino a 15mila euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno a incrementare la base occupazionale. L’agevolazione vale per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
– l’aumento della deduzione forfetaria per ogni dipendente a tempo indeterminato . Lo sconto “base” passa da 4.600 a 7.500 euro ovvero, per le donne e i lavoratori con meno di 35 anni, da 10.600 a 13.500 euro.
– la deduzione “maggiorata” per le assunzioni nel sud Italia è incrementata da 9.200 euro a 15mila euro (per donne e lavoratori under 35, si sale da 15.200 a 21mila euro).
– l’aumento della deduzione forfetaria graduata in funzione della base imponibile che ora, quando questa non supera 181mila euro, spetta nella misura di 8mila euro (prima era di 7.350 euro).
Altra novità introdotta è la possibilità di trasformare l’eccedenza di deduzione dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) evidenziata nel modello Unico in credito d’imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo.L’Ace, introdotta dal decreto “salva-Italia” (articolo 1, comma 7, Dl 201/2011), consiste in una detassazione ai fini delle imposte sui redditi in funzione dei nuovi apporti di capitali a favore dell’azienda. Il “decreto competitività” (Dl 91/2014) è intervenuto sulla disciplina, consentendo di convertire le eccedenze non utilizzate in un credito d’imposta ai fini Irap (fino al 2013, invece, l’eccedenza veniva riportata automaticamente negli esercizi successivi, per essere utilizzata in deduzione del reddito imponibile).
Infine la possibilità, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, di poter scegliere l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, Dlgs 446/1997), direttamente con la dichiarazione da presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si effettua la scelta.
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