Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 l’Esonero contributivo è riconosciuto per 24 mesi ed è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di € 3.250 annui (importo riproporzionato per il part-time).
L’esonero non spetta nel caso di:
Lavoratori che nei 6 mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
Lavoratori per i quali il beneficio dell’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia stato già usufruito per precedente assunzione a tempo indeterminato
Lavoratori che negli ultimi 3 mesi del 2015 erano occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda che vuole procedere all’assunzione o in società controllate o collegate
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Sono elusi dall’incentivo l’apprendistato, il contratto di lavoro domestico, il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.