Con un’importante sentenza depositata il 12 settembre scorso, la numero 2096/16, la Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, a seguito di apposita eccezione sollevata dall’avvocato Maurizio Villani, sin dal ricorso introduttivo del giudizio e ritenuta non meritevole di accoglimento in primo grado, ha accolto l’atto di appello di una società contribuente per violazione dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 27/08/2000 (Statuto del contribuente). Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno ritenuto nullo l’avviso di accertamento notificato prima del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale, sottolineando come la inosservanza di detto termine di garanzia, priva il contribuente della facoltà di presentare entro 60 giorni osservazioni e richieste all’Ufficio, affinché le stesse vengano valutate prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, pena la violazione del principio di “collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”. Con tale pronuncia rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari salentini si sono conformati al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. n. 18184/13, ribadito da ultimo con ordinanza n. 5361/2016) che ritiene illegittimo, salvo specifiche ragioni d’urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus, in quanto detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Nullo l’avviso di accertamento notificato prima del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale
Commenti Facebook