Non è lecito l’invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all’uso dei propri dati a fini di marketing.
E’ quanto ribadito dal Garante Privacy in un provvedimento con cui ha imposto a un’importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.
Il provvedimento è stato adottato in seguito alle violazioni segnalate da alcuni clienti prima dell’applicazione del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (Gdpr).
I clienti si erano lamentati per la continua e indesiderata ricezione in posta elettronica di offerte commerciali da parte dell’azienda di cui possedevano una carta fedeltà. Gli interessati avevano, peraltro, chiesto più volte alla società, sia telefonicamente, sia tramite procedure automatizzate, di cancellare il proprio indirizzo dalla mailing list pubblicitaria, ma senza ottenere alcun risultato.
Nel corso dell’istruttoria avviata dal Garante, l’impresa si è giustificata affermando di non essere stata in grado di bloccare l’invio di e-mail pubblicitarie per problemi connessi alle sue banche dati – contenenti dati di oltre dieci milioni di clienti – che, in quel periodo, erano in fase di migrazione verso un’unica piattaforma.
E’ stato accertato che il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni commerciali – acquisito attraverso i vecchi moduli di adesione al programma fedeltà – non poteva essere ritenuto valido, poiché i clienti erano costretti a rilasciarlo per poter ottenere i servizi proposti con la carta fedeltà.
Inoltre, il sistema informativo della società non era in grado di tracciare e gestire adeguatamente le richieste di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare quello di opposizione al trattamento per finalità di marketing, e di interrompere di conseguenza l’invio di spam.
Nel suo provvedimento, il Garante ha quindi prescritto misure per mettersi in regola con le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed, esercitando per la prima volta i nuovi poteri correttivi offerti dal Gdpr, ha “ammonito” la società a non utilizzare più, per finalità di marketing, i dati personali degli interessati, raccolti mediante i moduli relativi alla fidelity card contestata.
Ha inoltre vietato l’utilizzo, per gli stessi fini, dei dati di qualunque interessato, in assenza di un comprovato consenso, libero e specifico.
Alla società è stato ingiunto, infine, di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati, assicurando anche il tracciamento puntuale delle richieste ricevute dalla clientela, e poter così comprovare il rispetto (accountability) degli adempimenti privacy.
Ferdinando Onorato Rpd OdG Molise