In caso di somme dovute da un contribuente in base a un accertamento con adesione o a una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. E’ questo uno dei principale chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E di oggi, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale). In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Indicazioni agli uffici – Con la circolare di oggi, l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Pertanto, le istruzioni dettate nel documento di prassi per gli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo
gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.
Semaforo rosso per le sanzioni – In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Resta comunqueferma la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.
Nessuna sanzione agli eredi del contribuente che ha trovato un accordo col Fisco. In una circolare i chiarimenti delle Entrate
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