Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (sentenza n.482/07/13) che, chiamata a pronunciarsi su un ricorso del contribuente in merito all’intervenuta prescrizione di alcuni bolli auto, ha rilevato la tardività della documentazione prodotta dalla Regione Calabria e dunque la sua inutilizzabilità ai fini della decisione.
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