Parte da oggi, lunedì 9 febbraio 2015, l’obbligo per gli avvocati di avviare un tentativo di negoziazione assistita prima del deposito della domanda giudiziale nelle cause concernenti:
– risarcimento del danno da sinistri stradali;
– recupero di somme, fino a 50mila euro, a qualsiasi titolo dovute, salvo che rientri nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
– contratti di trasporto o sub-trasporto.
In sostanza, in caso di un incidente ad esempio, anziché adire subito il giudice di pace o il tribunale, l’interessato dovrà prima obbligatoriamente invitare attraverso un legale la controparte a tentare la stipula di un accordo. Solo qualora la controparte non risponda entro 30 giorni, o rifiuti il tentativo di intesa, si potrà intentare la causa. La negoziazione assistita consiste nell’accordo, c.d. convenzione di negoziazione, attraverso il quale le parti di una lite civile o commerciale, vertente su diritti disponibili, convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia con l’assistenza di avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione sostanziale, la quale può scaturire in un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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