Movimento Consumatori : tutelare i piccoli azionisti di Banche Venete è un dovere istituzionale

Movimento Consumatori ritiene inaccettabili le dichiarazioni rilasciate dal ministro Padoan secondo il quale non sono percorribili strumenti di tutela per i piccoli azionisti delle due popolari venete in liquidazione in quanto “chi compra azioni di una società – ha dichiarato il ministro in esito ad un’interrogazione di ieri sulle iniziative volte alla tutela dei risparmiatori danneggiati da situazioni di dissesto bancario – sia pure di una banca, assume un rischio elevato che contempla la possibilità di perdere interamente l’investimento”.

“La decisione del Governo di lasciare senza alcuna tutela gli azionisti” afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio e Risparmio MC – è inaccettabile per diverse ragioni:

1) molti degli azionisti hanno, infatti, originariamente acquistato obbligazioni convertibili che non presentano un livello di rischio distante dalle obbligazioni subordinate;

2) le banche popolari non erano quotate in borsa e le azioni ‘illiquide’ delle stesse non erano negoziabili, quindi anche ‘a valle’ degli acquisti sollecitati dalle filiali, nel corso dei quali le azioni sono state sempre presentate come titoli sicuri e (diversamente dal vero) ‘vendibili’, l’azionista non era in condizione di gestire il rischio in relazione alle notizie societarie;

3) la gran parte delle vendite delle azioni è avvenuta in palese violazione di ogni dovere di condotta degli intermediari, con la conseguenza che a nessuno dei piccoli azionisti è stato mai rappresentato il rischio affrontato;

4) l’esclusione dei debiti risarcitori e restitutori dal perimetro di cessione ad Intesa Sanpaolo è discriminatoria, irragionevole e contraria ai principi di uguaglianza, tutela del risparmio e del diritto di difesa di cui agli artt. 3, 24 e 47 Cost.
In molti casi l’acquisto delle azioni è stato illegittimamente finanziato dalla banca con la conseguenza che gli azionisti rimarrebbero esposti al pagamento dei prestiti ricevuti nei confronti di Intesa Sanpaolo, non potendo eccepire in compensazione il danno derivante dall’illegittima vendita delle azioni da parte della banca;

 

 

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