Dividendi black list ad impatto morbido grazie alla possibilità di recuperare le imposte versate all’estero ricorrendo al credito d’imposta “indiretto” anche nel caso in cui tali dividendi siano percepiti da una società controllante intermedia estera. La risoluzione n. 108/E di oggi dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che tale credito spetta anche se il socio italiano non abbia percepito direttamente i dividendi della società controllata localizzata in un Paese a regime fiscale privilegiato, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente all’estero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled Foreign Corporations (CFC).
Il credito d’imposta “indiretto” – Il credito d’imposta indiretto, introdotto dal decreto internazionalizzazione, spetta al socio di controllo per le imposte pagate all’estero da società partecipate localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora gli utili da queste provenienti concorrano integralmente alla formazione della base imponibile del socio medesimo. Si tratta di un credito “indiretto”, in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all’estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia, a condizione che quest’ultima svolga un’effettiva attività economica nel mercato di insediamento.
La spettanza del credito “indiretto” in capo alla controllante intermedia estera – Il documento di prassi evidenzia che i redditi di una CFC, imputati per trasparenza al socio italiano, sono determinati sulla base delle norme applicabili alle imprese residenti, al fine di garantire l’equivalenza della base imponibile del reddito estero rispetto a quella del reddito prodotto in Italia. Pertanto, anche gli eventuali dividendi provenienti da un Paese a regime fiscale privilegiato percepiti dalla CFC sono assoggettati a tassazione secondo le regole previste dall’articolo 89, comma 3, del TUIR. L’applicazione di questa disposizione comporta che i dividendi in esame concorrano integralmente alla formazione del reddito della CFC imponibile in Italia e, al contempo, che a quest’ultima debba essere riconosciuto il credito “indiretto” in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, sempre a condizione che per tale società risulti dimostrata la sussistenza della prima esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR.
Le modalità di fruizione del credito “indiretto” da parte della CFC – Ai fini della determinazione del credito “indiretto” sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall’articolo 165 del TUIR in materia di foreign tax credit. Come precisato dalla risoluzione n. 108/E, nel caso in cui tale credito sia fruito in sede di tassazione separata dei redditi di una CFC in Italia, il medesimo dovrà essere calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 165, comma 1, del TUIR previa ricostruzione dell’utile lordo, e spetta fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito estero (nella fattispecie, i dividendi), corrispondente al rapporto tra quest’ultimo e il reddito complessivo della CFC, coerentemente con la circostanza che è quest’ultima a fruire del credito indiretto e con la modalità di tassazione separata prevista per i redditi
della stessa. Per le medesime ragioni, l’ammontare del credito così determinato è scomputabile esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della CFC, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.
Meno vincoli sui dividendi dalle controllate black list .Doppia chance per usufruire del credito d’imposta “indiretto”
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