Con la modifica degli articoli 28 e 66 e 67 del T.U. maternità/paternità, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale, pescatrice autonoma della piccola pesca), e si verifica quando il padre rimane l’unico genitore nel caso dei seguenti eventi:
-morte o grave infermità della madre;
-abbandono del figlio da parte della madre;
– affidamento esclusivo del figlio al padre.
Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie:
-artigiano
-commerciante
-coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
– pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Con la Circolare n. 128 del 11-luglio 2016 si forniscono le istruzioni relative alla nuova indennità di paternità, quelle relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento, in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti.
La circolare, inoltre, richiama le indicazioni sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma e riepiloga infine, la documentazione occorrente per l’erogazione dell’indennità.