La rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo) in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto l’eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagamento dell’indennità non comporta la permanenza in vita del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’obbligazione retributiva. Con questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 18353, depositata il 3 settembre 14) mettono la parola fine ad uno dei dibattiti giurisprudenziali più accesi degli ultimi anni. Questo dibattito è stato sopito solo in parte dalla riforma Fornero (legge 92/12), la quale ha chiarito che la richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra determina l’immeditata risoluzione del rapporto di lavoro.
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