L’intervento/Assegno ordinario di invalidità, diritto negato senza il requisito contributivo

Con l’ordinanza n. 20057/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudici di merito di condannare l’Ente previdenziale al pagamento dell’assegno ordinario di invalidità ex lege nr. 222 del 1984.

Viene Cassata la sentenza nella parte in cui, previo accertamento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, si condannava l’Inps al pagamento dello stesso:

nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente (l’INPS) denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della Legge nr. 222 del 1984, dell’art. 18 del DPR nr. 448 del 1968, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale nr. 355 del 1988 nonché dell’art. 9 del RDL nr. 639 del 1939. 

In particolare,si contestava il riconoscimento del diritto alla prestazione, in difetto dell’accertamento del requisito contributivo.

La Cassazione ha chiarito che “nelle controversie in materia di: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), così ché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria del diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.

L’orientamento richiamato delinea precisamente i confini del procedimento in questione e i limiti entro i quali il Giudice deve contenere l’accertamento giudiziale. Resta avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari e, quindi, anche il potere del Giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva condannato l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario, positivamente riscontrato.

In ragione di ciò i Giudici della Cassazione hanno ritenuto di cassare la sentenza nella parte in cui, previo accertamento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, ha condannato l’Inps al pagamento dello stesso.

Alfredo Magnifico

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