L’Inps chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulla nuova indennità di disoccupazione NASpI

Le novità introdotte con la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, NASpI, per chi perde involontariamente il lavoro che, dal 1° maggio 2015, sostituisce l’assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, sono così rilevanti da aver comportato diversi dubbi interpretativi e problemi procedurali. L’INPS ha dovuto rivedere i processi informatici di liquidazione e la procedura d’istruttoria e pagamento delle domande, che è stata rilasciata il 15 luglio 2015, con la necessità di gestire in ritardo le domande di disoccupazione pervenute dal 1° maggio 2015. L’applicazione di una normativa innovativa, su una materia particolarmente articolata come la disoccupazione, ha comportato anche dubbi interpretativi, che l’INPS ha dovuto analizzare e dirimere in sinergia con il Governo. L’ Epaca, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura provinciale di Campobasso, riassume i chiarimenti relativi ad alcuni dei punti più sensibili per i lavoratori. Come noto la principale novità è quella della durata della Naspi 2015, pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti fino alla data del licenziamento e varia secondo i contributi versati dal lavoratore. Per cui l’indennità può coprire fino a ventiquattro mesi, se sono versati interamente gli ultimi quattro anni di contributi. Rilevante, per molte casistiche, è il recente chiarimento dell’INPS, secondo il quale per la Naspi il requisito dello stato di disoccupazione involontario è riconosciuto sia nel caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione sia che per il licenziamento disciplinare. Tale indennità, quindi, spetta anche nel caso di licenziamento in cui il datore di lavoro offre al lavoratore, entro i termini d’impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia all’ impugnazione del licenziamento.

Il requisito contributivo per la Naspi è di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono, invece, periodi da considerarsi “neutri”, cioè non utili ai fini della ricerca delle tredici settimane di contribuzione, il lavoro all’estero in Paesi non convenzionati, l’aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n.300 del 1970, i periodi di CIG in deroga e i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro. L’INPS ha, inoltre, chiarito che nell’ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, il lavoratore , in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accede esclusivamente all’indennità di mobilità. Pertanto, sussistendo i requisiti di accesso a tale prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione NASpI. Infine, l’Epaca di Campobasso evidenzia che per il requisito lavorativo di trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, nel caso di lavoro in servizi domestici e familiari s’intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, cioè nel cosiddetto periodo di osservazione, attività lavorativa per cinque settimane, con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a ventiquattro ore. Per ogni ulteriore chiarimento, gli Enti di patronato sono a disposizione dei cittadini.

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