L’ente proprietario della strada deve risarcire i danni causati agli utenti stradali per l’omessa manutenzione del guard-rail

Non rappresenta un nuovo orientamento, ma l’ordinanza n. 22801/17, pubblicata in data odierna 29 settembre dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è molto significativa perché individua particolari e specifiche responsabilità in capo agli enti proprietari e custodi delle strade anche nel caso di omessa manutenzione o di guard-rail difettoso che è spesso causa di tragiche conseguenze come quella capitata ad un giovane, che mentre era in sella alla propria motocicletta aveva subìto gravissime lesioni, fra cui la perdita di netto di un braccio a seguito della collisione con una barriera laterale su una via di proprietà del Comune di Pozzolengo in provincia di Brescia. Per la Suprema Corte, l’ente proprietario della strada deve risarcire i danni causati agli utenti della strada per l’omessa manutenzione del guard-rail. Nella fattispecie, sia il giovane che i propri genitori che avevano anch’essi subìto danni per la condizione del figlio determinata dal sinistro, avevano chiamato in causa il Comune per l’incidente stradale in cui il ragazzo era rimasto coinvolto. In particolare, dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per le cattive condizioni della strada, il giovane ricorrente veniva scagliato contro il guard rail posizionato sul lato opposto della carreggiata, che, essendo non ben fissato, aveva assunto una anomala posizione obliqua in cui rimaneva esposto, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli, un punto tagliente, che, a seguito dell’impatto violento con il corpo del giovane motociclista sbalzato dalla moto, gli provocava l’amputazione netta di un braccio. In prima istanza il Tribunale di Brescia aveva ritenuto responsabile del sinistro il Comune e lo condannava a un notevole risarcimento dei danni pari a oltre un milione di euro in favore del giovane e di circa 100mila euro a ciascun genitore. La Corte d’Appello, sovvertiva del tutto l’esito del primo grado di giudizio, rigettando integralmente le domande risarcitorie. Essa in primo luogo esclude la responsabilità del Comune nel verificarsi dell’incidente, escludendo che sia stata fornita una prova sul rapporto causale tra la presenza di eventuali alterazioni sul manto stradale e la caduta del motociclista; esclude poi anche che l’esistenza di un tratto di guard rail difettoso abbia avuto una incidenza causale in ordine alla particolare gravità del danno subito dal ragazzo, in riferimento all’amputazione di netto dell’arto. La Cassazione, è di tutt’altro avviso nell’esprimere che «Per quanto concerne il profilo degli obblighi di manutenzione gravanti sulla p.a., accertato che nel caso di specie il Comune aveva ritenuto di posizionare, sul tratto di strada ove si è verificato l’incidente, le barriere laterali, in adempimento degli obblighi posti a suo carico in particolare dal D.M. n. 223 del 1992, non è corretto affermare che tali barriere abbiano esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosità e quindi siano costruite al solo scopo di reggere l’impatto con gli autoveicoli. La funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati Verso un bordo strada al di là del quale c’è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto.A ciò si aggiunga che l’ente territoriale che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, è poi tenuto alla sua manutenzione sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell’incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto, sia perché essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. L’impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi è una circostanza del tutto prevedibile ed i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere.L’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza ( sul tema di recente Cass. n. 10916 del 2017), ma i principi generali in tema di responsabilità civile. Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità del Comune non per la diretta causazione dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (net caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso. Nel caso di specie, la corte d’appello non ha opportunamente verificato se e in che misura le conseguenze dannose riportate dal M B siano imputabili alla eventuale responsabilità del Comune derivante dal non aver eliminato la fonte di pericolo consistente nel guard rail difettoso».

 

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