La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5948/2025, ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un’azienda metalmeccanica che aveva usufruito dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 per assistere un familiare disabile, limitandosi però a fargli visita per soli trenta minuti in una residenza per anziani (Rsa), dove il congiunto risultava ricoverato in modo stabile e riceveva assistenza continuativa 24 ore su 24.
L’azienda, dopo aver svolto accertamenti, aveva verificato che il lavoratore non si era effettivamente dedicato alla cura del parente nelle tre giornate di permesso richieste, ma si era limitato a una breve visita, incompatibile con le finalità per cui la normativa concede tali agevolazioni, per cui aveva licenziato il dipendente
Il dipendente impugna, giudizialmente, il licenziamento irrogatogli per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/1992.
La Corte d’appello di Bologna, sulla base della documentazione e delle deposizioni acquisite, era giunta alla conclusione che: “poteva ritenersi raggiunta la prova dell’abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 fruiti in tre giornate lavorative risultando, da una parte, che il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l’assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l’affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera e, dall’altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz’ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all’assistenza).
La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ritiene non accoglibile l’appello proposto dal ricorrente alla pronuncia di merito, secondo cui, ai fini di una legittima fruizione dei permessi ex lege 104/1992, sarebbe idonea l’assistenza al familiare disabile anche svolta in momenti diversi da quelli dell’orario di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, vi è un’altra problematica che detta interpretazione non supera, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura che gli assicura assistenza sanitaria continuativa e, quindi, come tale del tutto assimilabile ad un ospedale.
Per la sentenza, tale circostanza, come espressamente previsto dalla formulazione legislativa, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a contrastare gli abusi nell’utilizzo di tali permessi, chiarendo che la semplice presenza o una visita occasionale non possono giustificare il loro riconoscimento. Il datore di lavoro, avendo accertato l’uso improprio del beneficio, ha legittimamente proceduto al licenziamento disciplinare del dipendente, decisione poi convalidata sia dai giudici di merito che dalla Suprema Corte.
Alfredo Magnifico